Art. 34.
                         Assistenza economica
 
   1.  Gli  interventi  socio-assistenziali  di natura economica sono
diretti ai singoli cittadini o  ai  nuclei  familiari  in  condizioni
economiche  tali  da  non  consentire  il soddisfacimento dei bisogni
fondamentali di vita al fine di promuevere l'autonomia.
   2.  Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, o di
carattere  continuativo,  sempre  limitatamente  al  permanere  della
situazione di bisogno.
   3. Con il regolamento di cui al successivo art. 52, si definiscono
le fasce  di  reddito  e  di  disagio  cui  commisurare  l'erogazione
dell'assistenza economica.