Art. 34. Assistenza economica 1. Gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono diretti ai singoli cittadini o ai nuclei familiari in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita al fine di promuevere l'autonomia. 2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, o di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno. 3. Con il regolamento di cui al successivo art. 52, si definiscono le fasce di reddito e di disagio cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica.