Art. 35. Assistenza domiciliare 1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti ai cittadini ed ai nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l'autonomia dei cittadini e la loro permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale. 2. L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti di legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, se necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali. 3. Gli orari, l'entita' e la natura degli interventi di assistenza domiciliare debbono essere adeguati alle esigenze personali degli utenti. 4. Le prestazioni sanitarie curative e riabilitative, erogate in forma coordinata od integrata, sono assicurate dai competenti servizi della Unita' sanitaria locale e i relativi oneri fanno carico al fondo sanitario regionale. 5. Possono inoltre essere previsti interventi di assistenza domiciliare per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori, interdetti ed inabilitati, con il consenso di chi esercita la tutela o la curatela, purche' vi sia il parere favorevole della competente autorita' giudiziaria. 6. I comuni si impegnano a favorire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la possibilita' di impiego a tempo parziale del lavoratore dipendente che si occupa dell'assistenza di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti facenti parte del proprio nucleo familiare.