Art. 35.
                        Assistenza domiciliare
 
   1.  Gli  interventi  di  assistenza  domiciliare  sono  diretti ai
cittadini ed ai nuclei familiari che, per particolari  contingenze  o
per   non   completa  autosufficienza,  non  siano  in  grado,  anche
temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze
personali  e  domestiche,  al  fine  di salvaguardare l'autonomia dei
cittadini  e  la  loro  permanenza  all'interno  del  proprio  nucleo
familiare o nella propria residenza abituale.
   2.  L'assistenza  domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da
parte di personale in possesso dei requisiti di legge, per il governo
della  casa  e  per  il  soddisfacimento dei bisogni essenziali della
persona  e,  se  necessario,  per  consentire  l'accesso  ai  servizi
territoriali.
   3. Gli orari, l'entita' e la natura degli interventi di assistenza
domiciliare debbono essere adeguati  alle  esigenze  personali  degli
utenti.
   4.  Le  prestazioni sanitarie curative e riabilitative, erogate in
forma coordinata od integrata, sono assicurate dai competenti servizi
della  Unita'  sanitaria  locale  e  i relativi oneri fanno carico al
fondo sanitario regionale.
   5.  Possono  inoltre  essere  previsti  interventi  di  assistenza
domiciliare per il supporto o la sostituzione temporanea  del  nucleo
familiare  di  minori,  interdetti ed inabilitati, con il consenso di
chi esercita la tutela o  la  curatela,  purche'  vi  sia  il  parere
favorevole della competente autorita' giudiziaria.
   6.  I  comuni  si impegnano a favorire, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, la possibilita' di impiego  a  tempo  parziale
del  lavoratore  dipendente che si occupa dell'assistenza di soggetti
parzialmente o  totalmente  non  autosufficienti  facenti  parte  del
proprio nucleo familiare.