Art. 36. Affidamento familiare dei minori 1. I comuni esercitano le funzioni relative all'affidamento familiare dei minori previste dagli articoli 1 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184, mediante: a) l'emanazione del provvedimento di affidamento nei casi e con le modalita' indicate dall'articolo 4, commi primo e terzo della legge citata; b) la vigilanza sul rispetto, da parte dell'affidatario, dei doveri previsti dall'articolo 5 della medesima legge e delle altre prescrizioni contenute nel provvedimento di affidamento, informando tempestivamente l'autorita' giudiziaria dei casi di inosservanza; c) la cura dei rapporti tra la famiglia di origine e gli affidatari, anche in vista di un possibile reinserimento del minore nel nucleo familiare di provenienza; d) l'assistenza agli affidatari, compresa l'assistenza economica necessaria per il mantenimento dell'affidato. 2. Il comune collabora con l'autorita' giudiziaria nella preparazione, selezione e scelta degli affidatari avvalendosi del servizio socio-assistenziale dell'Unita' sanitaria locale. 3. Il regolamento di cui al successivo art. 52 stabilisce i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma primo, lettera d) del presente articolo.