Art. 36.
                   Affidamento familiare dei minori
 
   1.  I  comuni  esercitano  le  funzioni  relative  all'affidamento
familiare dei minori previste dagli articoli 1 e seguenti della legge
4 maggio 1983, n. 184, mediante:
     a)  l'emanazione del provvedimento di affidamento nei casi e con
le modalita' indicate dall'articolo 4,  commi  primo  e  terzo  della
legge citata;
     b)  la  vigilanza  sul  rispetto, da parte dell'affidatario, dei
doveri previsti dall'articolo 5 della medesima legge  e  delle  altre
prescrizioni  contenute  nel provvedimento di affidamento, informando
tempestivamente l'autorita' giudiziaria dei casi di inosservanza;
     c)  la  cura  dei  rapporti  tra  la  famiglia  di origine e gli
affidatari, anche in vista di un possibile reinserimento  del  minore
nel nucleo familiare di provenienza;
     d) l'assistenza agli affidatari, compresa l'assistenza economica
necessaria per il mantenimento dell'affidato.
   2.   Il   comune   collabora  con  l'autorita'  giudiziaria  nella
preparazione, selezione e scelta  degli  affidatari  avvalendosi  del
servizio socio-assistenziale dell'Unita' sanitaria locale.
   3.  Il  regolamento  di  cui  al  successivo  art. 52 stabilisce i
criteri generali per la determinazione della  misura  del  contributo
previsto dal comma primo, lettera d) del presente articolo.