Art. 37. Affidamento familiare di anziani, tossicodipendenti, interdetti e inabilitati 1. L'affidamento presso famiglie, persone singole o comunita' di tipo familiare puo' essere disposto anche nel caso di anziani, tossicodipendenti, interdetti giudiziali ed inabilitati i quali non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, purche' vi sia il consenso dell'interessato o di colui che esercita la tutela o la curatela nonche', per gli interdetti e gli inabilitati, il parere favorevole della competente autorita' giudiziaaria. 2. Alla fattispecie di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 36 della presente legge.