Art. 37.
                  Affidamento familiare di anziani,
             tossicodipendenti, interdetti e inabilitati
 
   1.  L'affidamento  presso famiglie, persone singole o comunita' di
tipo familiare puo'  essere  disposto  anche  nel  caso  di  anziani,
tossicodipendenti,  interdetti  giudiziali ed inabilitati i quali non
possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia  di
appartenenza,  purche' vi sia il consenso dell'interessato o di colui
che esercita la tutela o la curatela nonche', per  gli  interdetti  e
gli  inabilitati,  il  parere  favorevole  della competente autorita'
giudiziaaria.
   2.  Alla  fattispecie  di  cui al comma precedente si applicano le
disposizioni dell'art. 36 della presente legge.