Art. 38. Modalita' di cooperazione con gli organi giurisdizionali nell'assistenza a minori 1. Il comune coadiuva la competente autorita' giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla tutela dei minori mediante: a) la segnalazione dei casi di abbandono, di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio delle potesta' parentali sotto l'aspetto materiale e morale, di disadattamento di minori, nonche' ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti e gli interessi dei minori; b) la vigilanza sull'osservanza dell'obbligo, da parte degli enti di assistenza che ricoverano i minori con pernottamento, di trasmettere ogni semestre al giudice tutelare competente per territorio l'elenco dei minori ricoverati od assistiti corredato delle notizie richieste dall'art. 9, comma quarto, della legge 4 maggio 1983, n. 184; c) lo svolgimento, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, di indagini ed accertamenti di ordine psicologico e sociale ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento o di dichiarazione di nullita' del matrimonio, dell'esercizio della potesta' dei genitori, della pronuncia di decadenza dalla potesta' o di reintegrazione in essa; d) la collaborazione per accertamenti ai fini della dichirazione dello stato di adottabilita', dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.