Art. 38.
                      Modalita' di cooperazione
       con gli organi giurisdizionali nell'assistenza a minori
 
   1.   Il  comune  coadiuva  la  competente  autorita'  giudiziaria,
nell'esercizio  delle  funzioni  inerenti  alla  tutela  dei   minori
mediante:
     a)  la  segnalazione dei casi di abbandono, di maltrattamento di
minori  o  di  cattivo  esercizio  delle  potesta'  parentali   sotto
l'aspetto  materiale  e  morale, di disadattamento di minori, nonche'
ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti e
gli interessi dei minori;
     b)  la  vigilanza  sull'osservanza  dell'obbligo, da parte degli
enti di assistenza che ricoverano  i  minori  con  pernottamento,  di
trasmettere   ogni   semestre  al  giudice  tutelare  competente  per
territorio l'elenco dei  minori  ricoverati  od  assistiti  corredato
delle  notizie  richieste  dall'art.  9,  comma quarto, della legge 4
maggio 1983, n. 184;
     c)  lo  svolgimento, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, di
indagini ed accertamenti di ordine  psicologico  e  sociale  ai  fini
dell'autorizzazione  al  matrimonio di minori, dell'affidamento della
prole nei casi di separazione dei coniugi  e  di  scioglimento  o  di
dichiarazione   di  nullita'  del  matrimonio,  dell'esercizio  della
potesta' dei genitori, della pronuncia di decadenza dalla potesta'  o
di reintegrazione in essa;
     d) la collaborazione per accertamenti ai fini della dichirazione
dello  stato  di  adottabilita',   dell'affidamento   preadottivo   e
dell'adozione,  ai  sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n.
184.