Art. 39. Centri di pronto intervento 1. I centri di pronto intervento assicurano, in attesa della individuazione degli interventi piu' adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o di soggetti non autosufficienti che abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa adeguata assistenza. 2. I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni del piano regionale socio-assistenziale, senza limitazioni di eta', sesso o condizioni personali.