Art. 39.
                     Centri di pronto intervento
 
   1.  I  centri  di  pronto  intervento  assicurano, in attesa della
individuazione degli interventi  piu'  adeguati,  il  soddisfacimento
temporaneo  dei  bisogni  di  alloggio, nutrimento e di altri bisogni
primari a favore di minori o  di  soggetti  non  autosufficienti  che
abbiano  lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa
adeguata assistenza.
   2.  I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni del piano
regionale socio-assistenziale, senza limitazioni  di  eta',  sesso  o
condizioni personali.