Art. 4. Criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi 1. Nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi: a) uguaglianza, a parita' di bisogno, della qualita' dei servizi e degli interventi socio-assistenziali; b) liberta' di costituzione e di attivita' delle associazioni e fondazioni, con o senza personalita' giuridica, che perseguono finalita' assistenziali, in conformita' all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione; c) pieno rispetto delle scelte individuali in ordine all'utilizzazione delle strutture socio-assistenziali esistenti ed operanti nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini; d) diritto di ogni cittadino di ricevere prestazioni adeguate e professionalmente qualificate. 2. Deve altresi' essere garantito il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogni su cui si interviene, nonche' alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini. 3. La Regione si impegna ad assicurare, anche attraverso apposite e specifiche iniziative, la partecipazione ed il controllo dei cittadini e delle forze sociali sulla qualita' e sulle modalita' di gestione dei servizi socio-assistenziali e sull'erogazione delle relative prestazioni. 4. E' obbligo della Regione e dei soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali informare compiutamente i cittadini sui servizi socio-assistenziali, sulle prestazioni offerte, sulle possibilita' di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalita' di erogazione degli interventi e delle prestazioni.