Art. 4.
        Criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi
 
   1.  Nell'esercizio  delle funzioni socio-assistenziali deve essere
garantito il rispetto dei seguenti principi:
     a) uguaglianza, a parita' di bisogno, della qualita' dei servizi
e degli interventi socio-assistenziali;
     b)  liberta' di costituzione e di attivita' delle associazioni e
fondazioni,  con  o  senza  personalita'  giuridica,  che  perseguono
finalita'  assistenziali,  in  conformita' all'art. 38, ultimo comma,
della Costituzione;
     c)   pieno   rispetto   delle   scelte   individuali  in  ordine
all'utilizzazione delle strutture  socio-assistenziali  esistenti  ed
operanti nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini;
     d)  diritto di ogni cittadino di ricevere prestazioni adeguate e
professionalmente qualificate.
   2.  Deve  altresi'  essere garantito il diritto alla riservatezza,
con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogni su  cui  si
interviene,   nonche'  alle  prestazioni  assistenziali  richieste  e
ricevute dai cittadini.
   3.  La Regione si impegna ad assicurare, anche attraverso apposite
e specifiche  iniziative,  la  partecipazione  ed  il  controllo  dei
cittadini  e  delle forze sociali sulla qualita' e sulle modalita' di
gestione dei  servizi  socio-assistenziali  e  sull'erogazione  delle
relative prestazioni.
   4. E' obbligo della Regione e dei soggetti titolari delle funzioni
socio-assistenziali informare compiutamente i cittadini  sui  servizi
socio-assistenziali, sulle prestazioni offerte, sulle possibilita' di
scelta esistenti, sulle condizioni e sulle  modalita'  di  erogazione
degli interventi e delle prestazioni.