Art. 40.
                    Servizi residenziali tutelari
 
   1. I servizi residenziali tutelari sono costituiti dalle comunita'
alloggio e dalle case protette.
   2.  Le  comunita' alloggio sono destinate ad ospitare un ristretto
numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali
non  hanno  la possibilita' di vivere autonomamente presso il proprio
nucleo familiare, ne' possono  essere  affidati  a  famiglie,  gruppi
parafamiliari, persone singole.
   3.  Le  comunita'  alloggio  sono insediate in strutture abitative
ubicate in zone che consentano l'inserimento sociale degli utenti  ed
il   razionale   accesso   ai   servizi   ricreativi,   culturali   e
socio-sanitari presenti nel territorio. Le comunita' alloggio possono
inoltre essere insediate - in numero non superiore a quattro - presso
strutture destinate  a  luoghi  di  incontro  e  di  socializzazione,
purche'  sia  comunque  garantito  il  diritto  alla riservatezza dei
soggetti assistiti.
   4.  Le  case  protette  sono  destinate  ad  ospitare soggetti non
autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.
   5. L'inserimento in comunita' alloggio e case protette e' limitato
al perdurare delle condizioni di cui al precedente  comma  secondo  e
non  puo'  essere disposto senza il consenso del soggetto assistito o
di colui che esercita la potesta' parentale, la tutela o la curatela.
Puo'   inoltre   essere   disposto  su  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria.