Art. 40. Servizi residenziali tutelari 1. I servizi residenziali tutelari sono costituiti dalle comunita' alloggio e dalle case protette. 2. Le comunita' alloggio sono destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilita' di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, ne' possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari, persone singole. 3. Le comunita' alloggio sono insediate in strutture abitative ubicate in zone che consentano l'inserimento sociale degli utenti ed il razionale accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio-sanitari presenti nel territorio. Le comunita' alloggio possono inoltre essere insediate - in numero non superiore a quattro - presso strutture destinate a luoghi di incontro e di socializzazione, purche' sia comunque garantito il diritto alla riservatezza dei soggetti assistiti. 4. Le case protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa. 5. L'inserimento in comunita' alloggio e case protette e' limitato al perdurare delle condizioni di cui al precedente comma secondo e non puo' essere disposto senza il consenso del soggetto assistito o di colui che esercita la potesta' parentale, la tutela o la curatela. Puo' inoltre essere disposto su provvedimento dell'autorita' giudiziaria.