Art. 41. Autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali 1. L'apertura e la gestione di strutture socio-assistenziali destinate a servizi residenziali e semi-residenziali e' subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale competente. 2. Il regolamento di cui all'articolo 52 della presente legge stabilisce: a) i requisiti strutturali atti a garantire le funzionalita' dei servizi nonche' la sicurezza degli utenti e degli operatori; b) i livelli di prestazione e la qualificazione del personale; c) le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione. 3. Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunque emanato entro 90 giorni dalla data della richiesta, previo parere del comune nel cui territorio ha sede la struttura residenziale o semi-residenziale, da esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso. 4. L'autorizzazione puo' essere revocata per il venire meno dei requisiti di cui al comma secondo, lettera a) e b). La revoca e' disposta con provvedimento motivato. 5. La Regione verifica periodicamente, avvalendosi dei soggetti istituzionalmente competenti, la permanenza delle condizioni poste a fondamento dell'autorizzazione.