Art. 41.
                     Autorizzazione all'esercizio
             dei servizi residenziali e semi-residenziali
 
   1.  L'apertura  e  la  gestione  di  strutture socio-assistenziali
destinate a servizi residenziali e semi-residenziali  e'  subordinata
al  rilascio  di un'apposita autorizzazione da parte dell'Assessorato
regionale competente.
   2.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo 52 della presente legge
stabilisce:
     a) i requisiti strutturali atti a garantire le funzionalita' dei
servizi nonche' la sicurezza degli utenti e degli operatori;
     b) i livelli di prestazione e la qualificazione del personale;
     c)  le  procedure  per  il  rilascio, la sospensione e la revoca
dell'autorizzazione.
   3. Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunque emanato
entro 90 giorni dalla data della richiesta, previo parere del  comune
nel   cui   territorio   ha   sede   la   struttura   residenziale  o
semi-residenziale, da esprimersi nel termine di trenta  giorni  dalla
data  della  richiesta  da  parte  dell'Amministrazione regionale; la
mancata comunicazione del parere entro il termine  predetto  equivale
ad assenso.
   4.  L'autorizzazione  puo'  essere revocata per il venire meno dei
requisiti di cui al comma secondo, lettera a)  e  b).  La  revoca  e'
disposta con provvedimento motivato.
   5.  La  Regione  verifica periodicamente, avvalendosi dei soggetti
istituzionalmente competenti, la permanenza delle condizioni poste  a
fondamento dell'autorizzazione.