Art. 42. L'assistenza privata 1. La Regione, in applicazione dei principi sanciti dall'ultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, s'impegna a garantire, promuovere e coordinare l'attivita' delle associazioni o fondazioni private, con o senza personalita' giuridica, anche di carattere cooperativo che perseguono finalita' di assistenza o di servizio sociale nell'ambito del territorio regionale. 2. I soggetti privati che intendono stabilire rapporti di collaborazione con i comuni, singoli o associati o con le Unita' sanitarie locali debbono aver preventivamente ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro regionale, istituito presso l'assessorato regionale competente in materia. 3. I richiedenti devono presentare domanda di iscrizione all'assessorato regionale competente in materia e al sindaco del comune di appartenenza dimostrando di possedere i seguenti requisiti: a) legale rappresentanza nel territorio regionale; b) assenza di fini di lucro; c) livelli di prestazioni e qualificazione del personale rispondenti agli standard individuati nel regolamento di cui al successivo art. 52. 4. L'iscrizione e' disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. 5. Il comune deve accertare il possesso dei requisiti di cui al terzo comma e trasmettere, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, il relativo parere al presidente della giunta regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso. 6. Il presidente della giunta regionale, con la stessa procedura prescritta per l'iscrizione, puo' procedere alla cancellazione dal registro nel caso in cui venga a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti o vi sia stata grave violazione delle norme di legge od inadempienza agli obblighi assistenziali. Il provvedimento di cancellazione viene adottato previa contestazione dei motivi che lo hanno determinato e dopo la concessione di un congruo periodo di tempo per ripristinare le condizioni in base alle quali era stata concessa l'iscrizione al registro. 7. Le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio-assistenziali e le associazioni o findazioni regolarmente iscritte nel registro regionale dovranno essere regolate sulla base di una apposita convenzione predisposta tenendo conto dello schema-tipo previsto dal regolamento di cui al successivo art. 52 della presente legge. 8. La convenzione deve in ogni caso prevedere: a) livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia ed ai parametri ed agli standard indicati nel piano regionale socio-assistenziale; b) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o di prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dalle associazioni o dalle fondazioni di cui al primo comma del presente articolo con congregazioni della Chiesa cattolica od organi rappresentanti delle altre confessioni religiose; c) durata della convenzione, cause e modalita' di risoluzione.