Art. 42.
                         L'assistenza privata
 
   1.  La  Regione,  in applicazione dei principi sanciti dall'ultimo
comma  dell'art.  38  della  Costituzione,  s'impegna  a   garantire,
promuovere  e  coordinare l'attivita' delle associazioni o fondazioni
private, con o  senza  personalita'  giuridica,  anche  di  carattere
cooperativo  che  perseguono  finalita'  di  assistenza o di servizio
sociale nell'ambito del territorio regionale.
   2.   I  soggetti  privati  che  intendono  stabilire  rapporti  di
collaborazione con i comuni, singoli o  associati  o  con  le  Unita'
sanitarie  locali  debbono aver preventivamente ottenuto l'iscrizione
nell'apposito  registro  regionale,  istituito  presso  l'assessorato
regionale competente in materia.
   3.   I   richiedenti   devono  presentare  domanda  di  iscrizione
all'assessorato regionale competente in  materia  e  al  sindaco  del
comune di appartenenza dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
     a) legale rappresentanza nel territorio regionale;
     b) assenza di fini di lucro;
     c)   livelli  di  prestazioni  e  qualificazione  del  personale
rispondenti agli standard  individuati  nel  regolamento  di  cui  al
successivo art. 52.
   4.  L'iscrizione  e'  disposta  con  decreto  del presidente della
giunta regionale, previa conforme deliberazione  della  giunta  entro
novanta giorni dalla presentazione della richiesta.
   5.  Il  comune  deve accertare il possesso dei requisiti di cui al
terzo comma e trasmettere, entro sessanta giorni dalla  presentazione
della  richiesta,  il  relativo  parere  al  presidente  della giunta
regionale; la mancata  comunicazione  del  parere  entro  il  termine
predetto equivale ad assenso.
   6.  Il  presidente della giunta regionale, con la stessa procedura
prescritta per l'iscrizione, puo' procedere  alla  cancellazione  dal
registro nel caso in cui venga a mancare anche uno solo dei requisiti
richiesti o vi sia stata grave violazione delle  norme  di  legge  od
inadempienza   agli   obblighi  assistenziali.  Il  provvedimento  di
cancellazione viene adottato previa contestazione dei motivi  che  lo
hanno  determinato  e  dopo  la  concessione di un congruo periodo di
tempo per ripristinare le condizioni in base  alle  quali  era  stata
concessa l'iscrizione al registro.
   7.  Le  forme  di  collaborazione fra i soggetti istituzionalmente
titolari delle  funzioni  socio-assistenziali  e  le  associazioni  o
findazioni  regolarmente  iscritte  nel  registro  regionale dovranno
essere regolate sulla base di una  apposita  convenzione  predisposta
tenendo  conto  dello  schema-tipo previsto dal regolamento di cui al
successivo art. 52 della presente legge.
   8. La convenzione deve in ogni caso prevedere:
     a)  livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti
in materia ed ai  parametri  ed  agli  standard  indicati  nel  piano
regionale socio-assistenziale;
     b)  rispetto  per  i  dipendenti  delle  norme  contrattuali  in
materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti  di  prestazioni
volontarie  o di prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dalle
associazioni o dalle fondazioni di cui al primo  comma  del  presente
articolo   con   congregazioni   della  Chiesa  cattolica  od  organi
rappresentanti delle altre confessioni religiose;
     c) durata della convenzione, cause e modalita' di risoluzione.