Art. 43.
                     Associazione di volontariato
 
   1.  La  Regione riconosce e valorizza la funzione del volontariato
come espressione di solidarieta' sociale, momento  di  partecipazione
dei  cittadini  alla  vita della comunita', manifestazione di impegno
civile e di pluralismo, strumento per il raggiungimento di  finalita'
di pubblico interesse.
   2. All'interno dell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali
la  Regione  riconosce  il  volontariato,  ne  favorisce   l'autonoma
formazione, ne agevola l'impiego e lo sviluppo.
   3.  Ai  fini  della  presente  legge, le attivita' di volontariato
consistono in prestazioni libere, gratuite  e  senza  alcun  fine  di
lucro che, all'interno delle strutture pubbliche o mediante strutture
proprie, concorrono a prevenire,  rimuovere  od  alleviare  stati  di
bisogno,  situazioni  di  emarginazione e carenze fisiche, o di altro
genere,     attraverso      adeguati      interventi      nell'ambito
socio-assistenziale.
   4. Con il termine "associazione di volontariato" si definiscono le
associazioni di fatto o legalmente riconosciute e  le  organizzazioni
di carattere nazionale, regionale o locale, finalizzate, totalmente o
parzialmente,  al  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati   dalla
presente legge.
   5. Le associazioni di volontariato si fondano, a norma di statuto,
sul precipuo apporto volontario, gratuito e personale  dei  soci.  Di
norma,  le  prestazioni  fornite  non debbono configurare rapporti di
dipendenza contrattuale di chi le presta, ne' comportare un impegno a
tempo pieno.
   6.  Le  cariche  dirigenziali  delle associazioni debbono comunque
essere ricoperte a titolo gratuito.
   7. Le attivita' di volontariato possono concorrere all'attivazione
della  politica  socio-assistenziale  nel  territorio  della  regione
attraverso  interventi  integrativi  rispetto  a quelli attribuiti ai
soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni.
   8.  Qualunque  prestazione  di lavoro volontario, sia continuativo
che discontinuo, non puo' costituire  titolo  ai  fini  di  eventuali
inserimenti lavorativi o di avanzamenti di carriera.