Art. 43. Associazione di volontariato 1. La Regione riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarieta' sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunita', manifestazione di impegno civile e di pluralismo, strumento per il raggiungimento di finalita' di pubblico interesse. 2. All'interno dell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali la Regione riconosce il volontariato, ne favorisce l'autonoma formazione, ne agevola l'impiego e lo sviluppo. 3. Ai fini della presente legge, le attivita' di volontariato consistono in prestazioni libere, gratuite e senza alcun fine di lucro che, all'interno delle strutture pubbliche o mediante strutture proprie, concorrono a prevenire, rimuovere od alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione e carenze fisiche, o di altro genere, attraverso adeguati interventi nell'ambito socio-assistenziale. 4. Con il termine "associazione di volontariato" si definiscono le associazioni di fatto o legalmente riconosciute e le organizzazioni di carattere nazionale, regionale o locale, finalizzate, totalmente o parzialmente, al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla presente legge. 5. Le associazioni di volontariato si fondano, a norma di statuto, sul precipuo apporto volontario, gratuito e personale dei soci. Di norma, le prestazioni fornite non debbono configurare rapporti di dipendenza contrattuale di chi le presta, ne' comportare un impegno a tempo pieno. 6. Le cariche dirigenziali delle associazioni debbono comunque essere ricoperte a titolo gratuito. 7. Le attivita' di volontariato possono concorrere all'attivazione della politica socio-assistenziale nel territorio della regione attraverso interventi integrativi rispetto a quelli attribuiti ai soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni. 8. Qualunque prestazione di lavoro volontario, sia continuativo che discontinuo, non puo' costituire titolo ai fini di eventuali inserimenti lavorativi o di avanzamenti di carriera.