Art. 44. Disciplina del volontariato 1. La partecipazione delle associazioni di volontariato alla programmazione e a tutte le altre attivita' concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali si attua nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. 2. A tal fine e' istituito presso la presidenza della giunta regionale l'albo regionale del volontariato organizzato. 3. All'albo possono iscriversi le associazioni che svolgono istituzionalmente le attivita' di cui al precedente articolo 43 a condizione che: a) i componenti gli organi dell'associazione non abbiano rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'associazione medesima; b) i compiti istituzionali, dell'associazione siano svolti prevalentemente per mezzo di volontari non retribuiti; c) l'associazione, all'atto di presentazione della domanda di iscrizione, abbia effettivamente svolto attivita' da almeno un anno; d) le norme dell'associazione siano informate ai principi costituzionali ed a criteri di trasparenza amministrativa. 4. La domanda di iscrizione e' presentata all'assessorato regionale competente in materia ed al sindaco del comune nel cui territorio e' situata la sede dell'associazione. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 2) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; 3) una relazione nella quale vengono specificate le attivita' svolte dall'associazione nel precedente anno solare. 5. Il soggetto istituzionalmente titolare delle funzioni socio-assistenziali deve accertare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma e trasmettere, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, il relativo parere al presidente della giunta regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine previsto equivale ad assenso. 6. L'iscrizione all'albo e' disposta con decreto del presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. 7. Qualora l'associazione iscritta all'albo regionale perda uno dei requisiti prescritti dai precedenti commi, con decreto del presidente della giunta regionale si procede alla sua cancellazione dall'albo, sentito il parere del consiglio del comune competente. 8. I rapporti dei comuni, singoli o associati, nonche' delle Unita' sanitarie locali con le associazioni iscritte all'albo sono regolati da convenzioni stipulate nel rispetto di quanto prescritto nel successivo comma. 9. Le convenzioni debbono prevedere: a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attivita' che si intende svolgere; b) il tipo di polizza assicurativa da stipularsi a favore degli aderenti di cui al punto a), per la copertura di tutti i rischi, anche di terzi, derivanti dalla partecipazione all'attivita'; c) le modalita' di notificazione delle variazioni dell'elenco di cui al punto a), nonche' gli eventuali limiti numerici entro i quali le variazioni possono verificarsi; d) il nominativo dei responsabili operativi dei volontari; e) le norme concernenti le modalita' di redazione della relazione annuale sulle attivita' svolte dai volontari, nonche' quelle concernenti la redazione e la trasmissione dei rendiconti relativi alle spese per l'assicurazione, il trasporto, il vitto ed eventualmente l'alloggio dei volontari e la relativa documentazione probatoria; f) le somme minime e massime entro cui deve contenersi ciascuna delle voci di spesa indicate alla precedente lettera e) ed un criterio per il loro aggiornamento; g) gli impegni di spesa assunti dai contraenti per l'espletamento delle attivita' oggetto della convenzione. 10. I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali possono rimborsare, su richiesta delle associazioni di volontariato, le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attivita' prestata. 11. Le erogazioni finanziarie da parte dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni oggetto della convenzione avvengono dietro presentazione di rendiconto. Il ricorso ad anticipazioni non puo' superare il 20 per cento dell'onere previsto. 12. Le convenzioni debbono altresi' prevedere le norme che fissano la metodologia degli interventi e regolano i rapporti operativi fra il servizio pubblico ed il volontariato, definendo fra l'altro: le modalita', per i volontari, di accesso e di uso del materiale, delle sedi e della documentazione dei servizi interessati agli interventi; le attrezzature date in comodato alle associazioni di volontariato; le procedure per la convocazione di assemblee congiunte degli operatori volontari e dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio-assistenziali per la valutazione delle iniziative in corso. 13. Le convenzioni dovranno essere predisposte tenendo conto dello schema-tipo previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 52 della presente legge. 14. Le associazioni di volontariato che ricevono rimborsi o contributi pubblici ai sensi dei precedenti commi sono tenute ad assicurare, per la durata della convenzione, la pubblicita' dei propri bilanci ed il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate. 15. I comuni, singoli o associati, e le Unita' sanitarie locali sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione in merito all'incidenza delle attivita' di volontariato nell'attuazione dei loro programmi, nonche' i dati concernenti il censimento delle risorse di volontariato presenti nei rispettivi ambiti territoriali ed una valutazione sull'attivita' svolta e sulla qualita' delle prestazioni erogate.