Art. 44.
                     Disciplina del volontariato
 
   1.  La  partecipazione  delle  associazioni  di  volontariato alla
programmazione e a tutte le altre attivita'  concernenti  il  settore
dei  servizi  socio-assistenziali  si attua nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge.
   2.  A  tal  fine  e'  istituito  presso la presidenza della giunta
regionale l'albo regionale del volontariato organizzato.
   3.  All'albo  possono  iscriversi  le  associazioni  che  svolgono
istituzionalmente le attivita' di cui al  precedente  articolo  43  a
condizione che:
     a)   i  componenti  gli  organi  dell'associazione  non  abbiano
rapporti  di  lavoro  autonomo  o  subordinato   con   l'associazione
medesima;
     b)  i  compiti  istituzionali,  dell'associazione  siano  svolti
prevalentemente per mezzo di volontari non retribuiti;
     c)  l'associazione,  all'atto  di presentazione della domanda di
iscrizione, abbia effettivamente svolto attivita' da almeno un anno;
     d)  le  norme  dell'associazione  siano  informate  ai  principi
costituzionali ed a criteri di trasparenza amministrativa.
   4.   La   domanda  di  iscrizione  e'  presentata  all'assessorato
regionale competente in materia ed al  sindaco  del  comune  nel  cui
territorio  e'  situata  la sede dell'associazione. Alla domanda deve
essere allegata la seguente documentazione:
    1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
    2)  elenco  nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche
associative;
    3)  una  relazione  nella  quale vengono specificate le attivita'
svolte dall'associazione nel precedente anno solare.
   5.   Il   soggetto   istituzionalmente   titolare  delle  funzioni
socio-assistenziali deve accertare il possesso dei requisiti  di  cui
al  precedente  comma  e  trasmettere,  entro  sessanta  giorni dalla
presentazione della richiesta, il relativo parere al presidente della
giunta  regionale;  la  mancata  comunicazione  del  parere  entro il
termine previsto equivale ad assenso.
   6.  L'iscrizione  all'albo  e' disposta con decreto del presidente
della giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della
richiesta.
   7.  Qualora  l'associazione  iscritta all'albo regionale perda uno
dei requisiti  prescritti  dai  precedenti  commi,  con  decreto  del
presidente  della  giunta regionale si procede alla sua cancellazione
dall'albo, sentito il parere del consiglio del comune competente.
   8.  I  rapporti  dei  comuni,  singoli  o associati, nonche' delle
Unita' sanitarie locali con le associazioni  iscritte  all'albo  sono
regolati  da  convenzioni stipulate nel rispetto di quanto prescritto
nel successivo comma.
   9. Le convenzioni debbono prevedere:
     a)   il  numero  degli  aderenti  all'organizzazione  stipulante
impegnati nell'attivita' che si intende svolgere;
     b)  il tipo di polizza assicurativa da stipularsi a favore degli
aderenti di cui al punto a), per la  copertura  di  tutti  i  rischi,
anche di terzi, derivanti dalla partecipazione all'attivita';
     c) le modalita' di notificazione delle variazioni dell'elenco di
cui al punto a), nonche' gli eventuali limiti numerici entro i  quali
le variazioni possono verificarsi;
     d) il nominativo dei responsabili operativi dei volontari;
     e)   le  norme  concernenti  le  modalita'  di  redazione  della
relazione annuale  sulle  attivita'  svolte  dai  volontari,  nonche'
quelle  concernenti  la  redazione  e  la trasmissione dei rendiconti
relativi alle spese per l'assicurazione, il trasporto,  il  vitto  ed
eventualmente  l'alloggio  dei volontari e la relativa documentazione
probatoria;
     f)  le somme minime e massime entro cui deve contenersi ciascuna
delle voci di  spesa  indicate  alla  precedente  lettera  e)  ed  un
criterio per il loro aggiornamento;
     g)   gli   impegni   di   spesa   assunti   dai  contraenti  per
l'espletamento delle attivita' oggetto della convenzione.
   10. I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali possono
rimborsare, su richiesta delle associazioni di volontariato, le spese
vive sostenute per l'esercizio dell'attivita' prestata.
   11.    Le   erogazioni   finanziarie   da   parte   dei   soggetti
istituzionalmente titolari delle funzioni oggetto  della  convenzione
avvengono   dietro   presentazione   di  rendiconto.  Il  ricorso  ad
anticipazioni non puo' superare il 20 per cento dell'onere  previsto.
   12. Le convenzioni debbono altresi' prevedere le norme che fissano
la metodologia degli interventi e regolano i rapporti  operativi  fra
il servizio pubblico ed il volontariato, definendo fra l'altro:
    le modalita', per i volontari, di accesso e di uso del materiale,
delle sedi  e  della  documentazione  dei  servizi  interessati  agli
interventi;
    le   attrezzature   date   in   comodato   alle  associazioni  di
volontariato;
    le  procedure  per  la  convocazione di assemblee congiunte degli
operatori volontari e dei soggetti istituzionalmente  titolari  delle
funzioni  socio-assistenziali  per la valutazione delle iniziative in
corso.
   13. Le convenzioni dovranno essere predisposte tenendo conto dello
schema-tipo previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 52
della presente legge.
   14.  Le  associazioni  di  volontariato  che  ricevono  rimborsi o
contributi pubblici ai sensi dei  precedenti  commi  sono  tenute  ad
assicurare,  per  la  durata  della  convenzione,  la pubblicita' dei
propri bilanci ed il riscontro dei risultati  ottenuti  in  relazione
alle risorse impiegate.
   15.  I  comuni,  singoli o associati, e le Unita' sanitarie locali
sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, entro il 31  gennaio
di  ogni  anno, una relazione in merito all'incidenza delle attivita'
di volontariato nell'attuazione dei loro programmi,  nonche'  i  dati
concernenti  il censimento delle risorse di volontariato presenti nei
rispettivi ambiti  territoriali  ed  una  valutazione  sull'attivita'
svolta e sulla qualita' delle prestazioni erogate.