Art. 45.
                            R i c o r s i
 
   1. Contro il diniego dell'autorizzazione di cui all'art. 41, comma
terzo, o il diniego dell'iscrizione agli albi di  cui  agli  articoli
42,  comma  quarto  e  44,  comma  sesto, e' esperibile il ricorso al
presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla  data  di
scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti.
   2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 41 comma
quarto, il ricorso deve essere presentato entro trenta  giorni  dalla
data di notificazione del provvedimento.
   3.  Sul  ricorso  la  giunta regionale si pronuncia entro sessanta
giorni dalla data di presentazione.