Art. 45. R i c o r s i 1. Contro il diniego dell'autorizzazione di cui all'art. 41, comma terzo, o il diniego dell'iscrizione agli albi di cui agli articoli 42, comma quarto e 44, comma sesto, e' esperibile il ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti. 2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 41 comma quarto, il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento. 3. Sul ricorso la giunta regionale si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di presentazione.