Art. 46. Fondo regionale 1. La Regione, per il conseguimento delle finalita' indicate nella presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo denominato "Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali" distinto in due diversi capitoli di spesa, di cui uno riferito alle assegnazioni statali ed uno alle risorse regionali. 2. Il fondo opera a decorrere dal termine previsto dal successivo art. 54. 3. In tale fondo affluiscono: 1) i fondi, gia' destinati agli enti nazionali soppressi operanti in materia socio-assistenziale, attribuiti alla regione Sardegna ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, nonche' dell'art. 1, sexies e duodecies, nel decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641; 2) le somme attribuite alle amministrazioni comunali per la gestione dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 13 aprile 1983, n. 122; 3) gli stanziamenti previsti per il finanziamento concernente l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni socio-assistenziali loro attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e delle disposizioni della presente legge, precedentemente esercitate dall'amministrazione regionale; 4) le somme assegnate alla regione Sardegna ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194; 5) le somme di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, attribuite alla regione Sardegna ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261; 6) le somme assegnate alla Regione e destinate all'espletamento delle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685; 7) le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891; 8) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi nel settore dei servizi socio-assistenziali; 9) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.