Art. 46.
                           Fondo regionale
 
   1. La Regione, per il conseguimento delle finalita' indicate nella
presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo denominato
"Fondo  regionale  per i servizi socio-assistenziali" distinto in due
diversi capitoli di spesa, di  cui  uno  riferito  alle  assegnazioni
statali ed uno alle risorse regionali.
   2.  Il fondo opera a decorrere dal termine previsto dal successivo
art. 54.
   3. In tale fondo affluiscono:
    1) i fondi, gia' destinati agli enti nazionali soppressi operanti
in materia socio-assistenziale, attribuiti alla regione  Sardegna  ai
sensi  degli  articoli  75  e  76  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979,  n.  348,  dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, nonche' dell'art.
1, sexies e duodecies, nel decreto-legge  18  agosto  1978,  n.  481,
convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641;
    2)  le  somme  attribuite  alle  amministrazioni  comunali per la
gestione dei  servizi  socio-assistenziali,  ai  sensi  dell'art.  4,
quarto comma, della legge 13 aprile 1983, n. 122;
    3)  gli  stanziamenti  previsti  per il finanziamento concernente
l'esercizio da parte dei comuni  delle  funzioni  socio-assistenziali
loro  attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1979, n. 348, e delle disposizioni  della  presente  legge,
precedentemente esercitate dall'amministrazione regionale;
    4)  le somme assegnate alla regione Sardegna ai sensi delle leggi
29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194;
    5)  le  somme di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n.
698, attribuite alla  regione  Sardegna  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261;
    6)  le  somme assegnate alla Regione e destinate all'espletamento
delle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati  di
tossicodipendenza,  in  attuazione  della  legge 22 dicembre 1975, n.
685;
    7)  le  somme  assegnate  alla  Regione  ai  sensi  delle leggi 6
dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891;
    8)   le   eventuali   altre  assegnazioni  statali  vincolate  ad
interventi nel settore dei servizi socio-assistenziali;
    9) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi in
sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.