Art. 47. Ripartizione del Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali 1. Il fondo regionale per i servizi socio-assistenziali viene ripartito annualmente fra i soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali con decreto dell'assessore regionale competente per materia, su conforme deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, tenuto conto delle indicazioni e dei criteri stabiliti nel piano regionale. 2. Il piano di ripartizione annuale indica specificatamente le quote destinate a spese di parte corrente, a spese in conto capitale nonche' le quote destinate al finanziamento dei progetti obiettivo.