Art. 47.
                   Ripartizione del Fondo regionale
                  per i servizi socio-assistenziali
 
   1.  Il  fondo  regionale  per  i servizi socio-assistenziali viene
ripartito  annualmente  fra  i  soggetti  titolari   delle   funzioni
socio-assistenziali  con  decreto dell'assessore regionale competente
per materia, su conforme deliberazione della giunta regionale, previo
parere  della  competente  commissione consiliare, tenuto conto delle
indicazioni e dei criteri stabiliti nel piano regionale.
   2.  Il  piano  di  ripartizione annuale indica specificatamente le
quote destinate a spese di parte corrente, a spese in conto  capitale
nonche' le quote destinate al finanziamento dei progetti obiettivo.