Art. 49.
                     Il personale per la gestione
                   dei servizi socio-assistenziali
 
   1.  L'esercizio  delle funzioni socio-assistenziali indicate dalle
presenti disposizioni di legge viene svolto da:
     a)   personale   assunto  direttamente  dai  comuni,  singoli  o
associati;
     b)  personale  proveniente  dagli  enti  nazionali  soppressi  e
depubblicizzati, ai sensi e con le modalita' indicate  al  successivo
articolo;
     c) personale proveniente dagli enti comunali di assistenza (ECA)
e  dalle  istituzioni  pubbliche  di   assistenza   e   beneficienza,
trasferito  alle amministrazioni comunali ai sensi e con le modalita'
prescritte dalle relative leggi regionali;
     d)  personale  comandato  da province, comunita' montane, unita'
sanitarie locali e Regione.
   2.  Il  personale  di  cui  alla  lettera  d) del precedente comma
mantiene il rapporto  di  pubblico  impiego  con  l'ente  o  l'unita'
sanitaria  locale di appartenenza ed e' assegnato solo funzionalmente
ai servizi socio-assistenziali.
   3.  La  Regione, all'interno dei piani e dei programmi di cui alla
legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, definisce,  in  collaborazione
con gli enti locali, ed approva corsi di formazione, riqualificazione
e    aggiornamento    degli    operatori    addetti    ai     servizi
socio-assistenziali,  avvalendosi  prioritariamente  delle  strutture
universitarie.