Art. 49. Il personale per la gestione dei servizi socio-assistenziali 1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali indicate dalle presenti disposizioni di legge viene svolto da: a) personale assunto direttamente dai comuni, singoli o associati; b) personale proveniente dagli enti nazionali soppressi e depubblicizzati, ai sensi e con le modalita' indicate al successivo articolo; c) personale proveniente dagli enti comunali di assistenza (ECA) e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, trasferito alle amministrazioni comunali ai sensi e con le modalita' prescritte dalle relative leggi regionali; d) personale comandato da province, comunita' montane, unita' sanitarie locali e Regione. 2. Il personale di cui alla lettera d) del precedente comma mantiene il rapporto di pubblico impiego con l'ente o l'unita' sanitaria locale di appartenenza ed e' assegnato solo funzionalmente ai servizi socio-assistenziali. 3. La Regione, all'interno dei piani e dei programmi di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, definisce, in collaborazione con gli enti locali, ed approva corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori addetti ai servizi socio-assistenziali, avvalendosi prioritariamente delle strutture universitarie.