Art. 50.
       Modalita' per la definitiva assegnazione del personale a
                      disposizione della Regione
 
   1.  In  applicazione delle norme di cui all'art. 78, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,  n.  348,
tutto   il   personale  inquadrato  nel  ruolo  speciale  provvisorio
istituito con la legge regionale 8 maggio  1984,  n.  18,  modificato
dalla  legge  regionale  17  gennaio  1986, n. 12, e' definitivamente
assegnato ai comuni.
   2.  La  disposizione  del  primo comma non si applica al personale
gia' appartenente al soppresso ente nazionale artigianato  e  piccola
industria  (ENAPI), nonche' ad un contingente del personale di cui al
comma precedente, destinato a garantire l'espletamento delle funzioni
riservate dalla presente legge alla competenza della Regione.
   3.   Il   contingente   assegnato   alla   Regione   e'   composto
complessivamente da n. 55 unita' di personale  ed  e'  articolato  in
relazione alle specifiche qualifiche possedute dal personale medesimo
- cosi' come previste nella  tabella  della  dotazione  organica  del
personale  di  ruolo allegate alla predetta legge regionale n. 12 del
1986 - nel modo seguente:
    n.  28  unita'  di  personale  avente le qualifiche di assistente
coordinatore,  collaboratore  e  collaboratore  tecnico  del  settimo
livello   retributivo   e   le   qualifiche   dei  superiori  livelli
retributivi, nonche', se  in  possesso  del  diploma  di  laurea,  le
qualifiche  di  assistente  e  assistente  tecnico  di  sesto livello
retributivo;
    n.  12  unita' di personale avente la qualifica di assistente del
sesto livello retributivo;
    n.  15  unita'  di  personale  avente  la qualifica di archivista
dattilografo del quarto e quinto livello retributivo.
   4.  Il  personale  inquadrato  nel  ruolo  speciale provvisorio in
possesso dei requisiti  indicati  nel  precedente  terzo  comma,  che
intenda  essere  inserito  nel contingente assegnato alla Regione, e'
tenuto a presentare apposita domanda entro il termine  perentorio  di
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei trenta  giorni  successivi  l'assessore  degli  affari  generali,
personale  e  riforma  della  Regione  provvede all'inserimento degli
aventi  titolo  entro  i  limiti  numerici  previsti   per   ciascuna
articolazione del comma precedente.
   5.   L'inserimento  e'  effettuato  nel  rispetto  di  graduatorie
formulate - per ciascuna delle articolazioni di cui al comma terzo  -
sulla  base  dei titoli professionali e di servizio posseduti da ogni
richiedente alla data della domanda, secondo criteri  di  valutazione
predeterminati  con  decreto  dell'assessore  degli  affari generali,
personale  e  riforma  della  Regione,  sentite   le   organizzazioni
sindacali  del  pubblico impiego maggiormente rappresentative su base
regionale e il comitato per l'organizzazione e il  personale  di  cui
agli articoli 13 e 124 della legge 23 agosto 1978, n. 51.
   6.  Il  personale  gia'  appartenente  al soppresso ENAPI, nonche'
quello inserito nel contingente regionale ai sensi del quinto  comma,
e'  inquadrato  nel ruolo unico regionale, con effetto dal 1 gennaio
1988. Al personale medesimo si applicano  le  disposizioni  contenute
nell'art.  2 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 23, assumendo a
riferimento, per la collocazione nelle qualifiche funzionali previste
dalla  legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il criterio determinato
dalla  tabella  di  corrispondenza  allegata  alla   predetta   legge
regionale n. 23.
   7.  Il  personale  indicato  al  sesto  comma, escluso quello gia'
assegnato al soppresso ENAPI, e' assegnato all'assessorato  regionale
competente  in materia di servizi socio-assistenziali. Tale personale
non puo' essere trasferito o comandato per  cinque  anni  dalla  data
dell'assegnazione.
   8.  Ai  fini  degli  inquadramenti  previsti nel comma sesto, alla
dotazione organica del ruolo unico del  personale  regionale  di  cui
alla  tabella  A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6,
sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
    VII qualifica funzionale: 28 posti;
    VI qualifica funzionale: 13 posti;
    V qualifica funzionale: 5 posti;
    IV qualifica funzionale: 11 posti, i posti delle singole
qualifiche funzionali che a conclusione di tali inquadramenti
risultino ancora vacanti sono coperti mediante pubblico concorso.
   9.  Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente legge,
l'amministrazione regiona,le provvede all'assegnazione del  personale
ai  comuni  in  cui  sono  ubicate le strutture e le sedi di servizio
degli ex enti disciolti e depublicizzati,  ovvero  su  richiesta  del
personale,  ad  altro comune, previa intesa del comune interessato. I
provvedimenti di assegnazione sono disposti con deveto dell'assessore
regionale  competente  in  materia  di personale previa deliberazione
della  giunta  regionale  e  comunicati,  oltre  che  ai   dipendenti
interessati,  ai comuni interessati ed alle organizzazioni sindacali.
   10. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti di
cui al precedente comma, i comuni,  ai  sensi  dell'art.  78,  ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.
348, provvedono all'inquadramento del personale assegnato nei  propri
ruoli  disponendone,  ove occorra, l'ampliamento secondo la normativa
vigente.  L'inquadramento  e'  disposto   nel   livello   retributivo
funzionale  corrispondente  a  quello  rivestito  nel  ruolo speciale
provvisorio ai sensi delle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e  17
gennaio  1986, n. 12 nell'amministrazione regionale, con salvaguardia
delle posizioni giuridiche ed economiche gia' acquisite dal personale
medesimo.
   11.  Per il personale non di ruolo i comuni cui detto personale e'
assegnato subentrano nei relativi rapporti di lavoro, ferma  restando
la natura e le condizioni degli stessi.