Art. 50. Modalita' per la definitiva assegnazione del personale a disposizione della Regione 1. In applicazione delle norme di cui all'art. 78, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, tutto il personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio istituito con la legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, modificato dalla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12, e' definitivamente assegnato ai comuni. 2. La disposizione del primo comma non si applica al personale gia' appartenente al soppresso ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), nonche' ad un contingente del personale di cui al comma precedente, destinato a garantire l'espletamento delle funzioni riservate dalla presente legge alla competenza della Regione. 3. Il contingente assegnato alla Regione e' composto complessivamente da n. 55 unita' di personale ed e' articolato in relazione alle specifiche qualifiche possedute dal personale medesimo - cosi' come previste nella tabella della dotazione organica del personale di ruolo allegate alla predetta legge regionale n. 12 del 1986 - nel modo seguente: n. 28 unita' di personale avente le qualifiche di assistente coordinatore, collaboratore e collaboratore tecnico del settimo livello retributivo e le qualifiche dei superiori livelli retributivi, nonche', se in possesso del diploma di laurea, le qualifiche di assistente e assistente tecnico di sesto livello retributivo; n. 12 unita' di personale avente la qualifica di assistente del sesto livello retributivo; n. 15 unita' di personale avente la qualifica di archivista dattilografo del quarto e quinto livello retributivo. 4. Il personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio in possesso dei requisiti indicati nel precedente terzo comma, che intenda essere inserito nel contingente assegnato alla Regione, e' tenuto a presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei trenta giorni successivi l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede all'inserimento degli aventi titolo entro i limiti numerici previsti per ciascuna articolazione del comma precedente. 5. L'inserimento e' effettuato nel rispetto di graduatorie formulate - per ciascuna delle articolazioni di cui al comma terzo - sulla base dei titoli professionali e di servizio posseduti da ogni richiedente alla data della domanda, secondo criteri di valutazione predeterminati con decreto dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentite le organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative su base regionale e il comitato per l'organizzazione e il personale di cui agli articoli 13 e 124 della legge 23 agosto 1978, n. 51. 6. Il personale gia' appartenente al soppresso ENAPI, nonche' quello inserito nel contingente regionale ai sensi del quinto comma, e' inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dal 1 gennaio 1988. Al personale medesimo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 23, assumendo a riferimento, per la collocazione nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il criterio determinato dalla tabella di corrispondenza allegata alla predetta legge regionale n. 23. 7. Il personale indicato al sesto comma, escluso quello gia' assegnato al soppresso ENAPI, e' assegnato all'assessorato regionale competente in materia di servizi socio-assistenziali. Tale personale non puo' essere trasferito o comandato per cinque anni dalla data dell'assegnazione. 8. Ai fini degli inquadramenti previsti nel comma sesto, alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni in aumento: VII qualifica funzionale: 28 posti; VI qualifica funzionale: 13 posti; V qualifica funzionale: 5 posti; IV qualifica funzionale: 11 posti, i posti delle singole qualifiche funzionali che a conclusione di tali inquadramenti risultino ancora vacanti sono coperti mediante pubblico concorso. 9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regiona,le provvede all'assegnazione del personale ai comuni in cui sono ubicate le strutture e le sedi di servizio degli ex enti disciolti e depublicizzati, ovvero su richiesta del personale, ad altro comune, previa intesa del comune interessato. I provvedimenti di assegnazione sono disposti con deveto dell'assessore regionale competente in materia di personale previa deliberazione della giunta regionale e comunicati, oltre che ai dipendenti interessati, ai comuni interessati ed alle organizzazioni sindacali. 10. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, i comuni, ai sensi dell'art. 78, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvedono all'inquadramento del personale assegnato nei propri ruoli disponendone, ove occorra, l'ampliamento secondo la normativa vigente. L'inquadramento e' disposto nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello rivestito nel ruolo speciale provvisorio ai sensi delle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 nell'amministrazione regionale, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche gia' acquisite dal personale medesimo. 11. Per il personale non di ruolo i comuni cui detto personale e' assegnato subentrano nei relativi rapporti di lavoro, ferma restando la natura e le condizioni degli stessi.