Art. 51.
 Contabilizzazione dei fondi destinati ai servizi socio-assistenziali
 
   1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 16, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,  n.  348,  le
amministrazioni    comunali   hanno   l'obbligo   di   contabilizzare
separatamente, fino all'entrata in  vigore  della  legge  di  riforma
della   finanza  locale,  la  gestione  finanziaria  delle  attivita'
socio-assistenziali ad esse attribuite.