Art. 51. Contabilizzazione dei fondi destinati ai servizi socio-assistenziali 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di contabilizzare separatamente, fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attivita' socio-assistenziali ad esse attribuite.