Art. 52. Regolamento di attuazione 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale deve proporre al consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale, un disegno di regolamento di attuazione contenente: i criteri generali per la determinazione della misura della partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 8; l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi dell'art. 32; le fasce di reddito e di disagio cui commisurare la erogazione dell'assistenza economica di cui all'art. 34; i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dall'art. 36; i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e le procedure indicati dall'art. 41, secondo comma; lo schema delle convenzioni di cui agli articoli 17, 42, 44; i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 41, nonche' le procedure per la revoca del medesimo provvedimento; gli standard indicati dall'art. 42, comma terzo, lettera c); quanto altro previsto dalla presente legge. 2. L'ammontare delle prestazioni economiche erogate dai comuni ai sensi della presente legge non potra' in ogni caso essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri gia' fissati dagli enti soppressi.