Art. 52.
                      Regolamento di attuazione
 
   1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge la giunta regionale deve proporre al  consiglio  regionale  per
l'approvazione,  ai  sensi  dell'art.  27  dello Statuto speciale, un
disegno di regolamento di attuazione contenente:
    i  criteri  generali  per  la  determinazione  della misura della
partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 8;
    l'elenco  delle  voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi
dell'art. 32;
    le  fasce  di  reddito e di disagio cui commisurare la erogazione
dell'assistenza economica di cui all'art. 34;
    i  criteri  generali  per  la  determinazione  della  misura  del
contributo previsto dall'art. 36;
    i  requisiti strutturali, i livelli di prestazione e le procedure
indicati dall'art. 41, secondo comma;
    lo schema delle convenzioni di cui agli articoli 17, 42, 44;
    i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'art. 41, nonche' le procedure  per  la  revoca  del  medesimo
provvedimento;
    gli standard indicati dall'art. 42, comma terzo, lettera c);
    quanto altro previsto dalla presente legge.
   2.  L'ammontare delle prestazioni economiche erogate dai comuni ai
sensi della presente legge non potra' in ogni caso essere inferiore a
quello  risultante dall'applicazione dei parametri gia' fissati dagli
enti soppressi.