Art. 54.
            Disposizioni relative alla prima applicazione
                   delle norme della presente legge
 
   1.  Entro  cento  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge la giunta regionale approva il primo  piano  regionale
socio-assistenziale.  Nel caso in cui, entro il termine suddetto, non
sia stata ancora  istituita  la  Consulta  regionale  per  i  servizi
socio-assistenziali,  il  piano e' approvato senza il parere previsto
dal comma terzo del precedente art. 24.
   2. A decorrere dal termine di cui al primo comma tutte le funzioni
attinenti   alla   gestione    ed    all'erogazione    dei    servizi
socio-assistenziali  sono  esercitate dalle amministrazioni comunali,
in forma singola o associata.
   3.     La    predisposizione    del    primo    piano    regionale
socio-assistenziale e'  di  competenza  dell'assessore  degli  affari
generali,  personale  e  riforma della Regione, che provvede altresi'
alla formulazione del regolamento di cui al precedente art. 52.