Art. 54. Disposizioni relative alla prima applicazione delle norme della presente legge 1. Entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva il primo piano regionale socio-assistenziale. Nel caso in cui, entro il termine suddetto, non sia stata ancora istituita la Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali, il piano e' approvato senza il parere previsto dal comma terzo del precedente art. 24. 2. A decorrere dal termine di cui al primo comma tutte le funzioni attinenti alla gestione ed all'erogazione dei servizi socio-assistenziali sono esercitate dalle amministrazioni comunali, in forma singola o associata. 3. La predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale e' di competenza dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che provvede altresi' alla formulazione del regolamento di cui al precedente art. 52.