Art. 55. Contributi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni 1. In attesa della definitiva copertura degli organici comunali per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ed ai fini dell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali di cui alla presente legge, i comuni possono stipulare convenzioni annuali finanziate dalla Regione aventi ad oggetto rapporti di lavoro, anche a tempo parziale, con operatori sociali in possesso dei requisiti di cui al successivo comma quarto. 2. Per tali convenzioni la Regione eroga un contributo complessivo annuale pari a lire 2 milioni mensili per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore il medesimo contributo e' erogato per ogni frazione di 10.000 abitanti. Dovra' essere dedotta dal calcolo ogni frazione di 10.000 abitanti, per la quale il comune possa utilizzare un'unita' del personale ad esso transitato ai sensi della presente legge. 3. A decorrere dall'anno 1989 i contributi possono essere concessi esclusivamente ai comuni che abbiano provveduto a ristrutturare la propria pianta organica al fine di prevedere l'ufficio ed il personale competenti per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali. 4. Possono essere convenzionati soggetti in possesso del titolo di laurea in pedagogia, psicologia, sociologia o del diploma di assistente sociale o di altro titolo di studio attinente ai servizi socio-assistenziali, nonche' coloro che abbiano conseguito un attestato per la frequenza di corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale previsti dai piani formativi regionali. 5. A favore degli operatori convenzionati ai sensi dei commi precedenti la Regione attiva, nell'ambito dei propri programmi formativi, specifici corsi di qualificazione e di aggiornamento.