Art. 55.
         Contributi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni
 
   1.  In  attesa  della definitiva copertura degli organici comunali
per l'esercizio delle funzioni previste dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ed ai fini dell'espletamento
delle funzioni socio-assistenziali di  cui  alla  presente  legge,  i
comuni possono stipulare convenzioni annuali finanziate dalla Regione
aventi ad oggetto rapporti di lavoro, anche  a  tempo  parziale,  con
operatori  sociali  in  possesso  dei  requisiti di cui al successivo
comma quarto.
   2. Per tali convenzioni la Regione eroga un contributo complessivo
annuale pari a lire 2 milioni mensili per i  comuni  con  popolazione
inferiore  ai 10.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore
il medesimo  contributo  e'  erogato  per  ogni  frazione  di  10.000
abitanti.  Dovra'  essere dedotta dal calcolo ogni frazione di 10.000
abitanti, per la quale  il  comune  possa  utilizzare  un'unita'  del
personale ad esso transitato ai sensi della presente legge.
   3. A decorrere dall'anno 1989 i contributi possono essere concessi
esclusivamente ai comuni che abbiano provveduto  a  ristrutturare  la
propria  pianta  organica  al  fine  di  prevedere  l'ufficio  ed  il
personale    competenti    per     l'esercizio     delle     funzioni
socio-assistenziali.
   4. Possono essere convenzionati soggetti in possesso del titolo di
laurea  in  pedagogia,  psicologia,  sociologia  o  del  diploma   di
assistente  sociale  o di altro titolo di studio attinente ai servizi
socio-assistenziali,  nonche'  coloro  che  abbiano   conseguito   un
attestato  per  la frequenza di corsi di formazione professionale nel
settore socio-assistenziale previsti dai piani formativi regionali.
   5.  A  favore  degli  operatori  convenzionati  ai sensi dei commi
precedenti  la  Regione  attiva,  nell'ambito  dei  propri  programmi
formativi, specifici corsi di qualificazione e di aggiornamento.