Art. 56.
                         Abrogazione di norme
 
   1.  A  decorrere  dalla scadenza del termine previsto dall'art. 54
della presente legge e' abrogata ogni norma  regionale  incompatibile
con  quanto  previsto  nei  precedenti articoli e, in particolare, le
disposizioni di cui alle successive leggi regionali:
    1) legge regionale 9 agosto 1950, n. 45;
    2) legge regionale 31 marzo 1965, n. 5;
    3) legge regionale 1 agosto 1973, n. 17;
    4) legge regionale 10 settembre 1975, n. 52;
    5) legge regionale 7 luglio 1978, n. 45.
   2. Sono inoltre abrogati l'art. 95 della legge regionale 27 giugno
1986, n. 44 e gli articoli 8 e 11 della legge  regionale  22  ottobre
1987, n. 44.