Art. 57.
 
Spese    per   la   predisposizione   del   primo   piano   regionale
socio-assistenziale
   1.  Le  spese  connesse  con  la  predisposizione  del primo piano
regionale  socio-assistenziale,  fanno  carico  al  cap.  02105   del
bilancio della Regione.
   2.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, l'amministrazione
regionale e' autorizzata a far gravare su tale capitolo le spese  per
l'organizzazione o la partecipazione ad attivita' formative, seminari
e convegni,  nonche'  le  spese  per  consulenze,  studi  e  ricerche
affidati  mediante convenzioni ad istituti ed organismi specializzati
pubblici e privati.
   3. La denominazione del cap. 02105 e' cosi' modificata:
   "Compensi  ad  estranei  all'amministrazione regionale, incaricati
dello studio e della soluzione di  particolari  problemi  (art.  380,
T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3), o chiamati ad integrare i gruppi  di  lavoro  o  a  dare
consulenza  nelle materie attribuite alla competenza del comitato per
l'organizzazione ed il personale (articoli 12 e 13 legge regionale 17
agosto  1978,  n.  51);  spese per la predisposizione del primo piano
socio-assistenziale (primo comma art. 57 della presente legge); spese
per  attivita'  formative,  convegni,  consulenze,  studi  e ricerche
(secondo comma art. 57 della presente legge)".