Art. 57. Spese per la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale 1. Le spese connesse con la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale, fanno carico al cap. 02105 del bilancio della Regione. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, l'amministrazione regionale e' autorizzata a far gravare su tale capitolo le spese per l'organizzazione o la partecipazione ad attivita' formative, seminari e convegni, nonche' le spese per consulenze, studi e ricerche affidati mediante convenzioni ad istituti ed organismi specializzati pubblici e privati. 3. La denominazione del cap. 02105 e' cosi' modificata: "Compensi ad estranei all'amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del comitato per l'organizzazione ed il personale (articoli 12 e 13 legge regionale 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio-assistenziale (primo comma art. 57 della presente legge); spese per attivita' formative, convegni, consulenze, studi e ricerche (secondo comma art. 57 della presente legge)".