Art. 58. Norma finanziaria 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue L. 110.000.000.000; alle stesse si fa fronte: quanto a lire 104.209.000.000 con l'utilizzazione delle risorse regionali e statali gia' destinate agli interventi di cui ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987: 01009, 02132, 02134, 02135, 02136, 02137, 02149, 02149-01, 02150-01, 02152, 04162, 10020, 10026, 10043-01, 10044, 10045, 10075, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10095-parte, 10109, 11032, 12033, 12041, 12053, 12054, 12055, 12163, 12165-01, 12165-02; quanto a L. 5.791.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento. 2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli: fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo, quota risorse regionali (articoli 46 e 20 della presente legge); fondo regionale per la realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo, quota risorse regionali (articoli 46 e 20 della presente legge); fondo regionale per i servizi socio-assistenziali, quote assegnazioni statali (art. 46 della presente legge); contributi ai comuni per la stipulazione di convenzioni con operatori sociali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 55 della presente legge); spese per la rilevazione e l'elaborazione di dati sull'attivita' dei servizi socio-assistenziali (art. 22 della presente legge). 3. Al capitolo concernente contributi ai comuni per la stipulazione di convenzioni con operatori sociali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e' destinato, per l'anno finanziario 1988, lo stanziamento di L. 8.000.000.000. 4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi: dette spese gravano altresi' sui capitoli degli stessi bilanci corrispondenti ai capitoli 02102 (art. 24) e 02105 (art. 57) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987. 5. Alle spese derivanti dalle variazioni alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale di cui all'art. 50, comma ottavo, si fa fronte con parte delle risorse gia' destinate all'applicazione delle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 25 gennaio 1988. MELIS