Art. 58.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono
valutate in annue L. 110.000.000.000; alle stesse si fa fronte:
    quanto  a  lire 104.209.000.000 con l'utilizzazione delle risorse
regionali e statali gia' destinate agli interventi di cui ai seguenti
capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno
1987: 01009, 02132, 02134,  02135,  02136,  02137,  02149,  02149-01,
02150-01,  02152, 04162, 10020, 10026, 10043-01, 10044, 10045, 10075,
10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10095-parte, 10109,  11032,
12033, 12041, 12053, 12054, 12055, 12163, 12165-01, 12165-02;
    quanto   a   L.  5.791.000.000  con  quota  del  maggior  gettito
dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  derivante  dal  suo
naturale incremento.
   2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario
1988 sono istituiti i seguenti capitoli:
    fondo  regionale  per  i  servizi  socio-assistenziali  e  per il
finanziamento  dei  progetti-obiettivo,   quota   risorse   regionali
(articoli 46 e 20 della presente legge);
    fondo  regionale  per  la realizzazione di strutture da adibire a
servizi   socio-assistenziali   e   per    il    finanziamento    dei
progetti-obiettivo,  quota  risorse regionali (articoli 46 e 20 della
presente legge);
    fondo   regionale   per   i  servizi  socio-assistenziali,  quote
assegnazioni statali (art. 46 della presente legge);
    contributi  ai  comuni  per  la  stipulazione  di convenzioni con
operatori sociali per l'esercizio delle funzioni  socio-assistenziali
previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,
n. 348 (art. 55 della presente legge);
    spese  per la rilevazione e l'elaborazione di dati sull'attivita'
dei servizi socio-assistenziali (art. 22 della presente legge).
   3.   Al   capitolo   concernente   contributi  ai  comuni  per  la
stipulazione di convenzioni con  operatori  sociali  per  l'esercizio
delle   funzioni   socio-assistenziali   previste   dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e' destinato, per
l'anno finanziario 1988, lo stanziamento di L. 8.000.000.000.
   4.  Le  spese  per  l'attuazione  della presente legge gravano sui
sopra indicati capitoli del bilancio di previsione della Regione  per
l'anno  finanziario  1988  e su quelli corrispondenti nei bilanci per
gli anni successivi: dette spese gravano altresi' sui capitoli  degli
stessi  bilanci  corrispondenti  ai  capitoli 02102 (art. 24) e 02105
(art. 57)  del  bilancio  di  previsione  della  Regione  per  l'anno
finanziario 1987.
   5.  Alle  spese derivanti dalle variazioni alla dotazione organica
del ruolo unico del personale regionale di  cui  all'art.  50,  comma
ottavo,   si  fa  fronte  con  parte  delle  risorse  gia'  destinate
all'applicazione delle leggi regionali 8 maggio  1984,  n.  18  e  17
gennaio 1986, n. 12.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 25 gennaio 1988.
 
                                MELIS