Art. 6.
                     Erogazione degli interventi
 
   1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente art.
4 l'intervento  assistenziale  e',  di  regola,  erogato  nell'ambito
territoriale  di  appartenenza  dei cittadini, ovvero dalle strutture
socio-assistenziali previste nel piano regionale socio-assistenziale,
ad ambito e competenza sovra territoriale.
   2.  In  caso di comprovata necessita' od opportunita' di carattere
oggettivo o soggettivo, il soggetto  istituzionale  cui  e'  imputato
l'onere  finanziario  della prestazione socio-assistenziale puo', con
provvedimento motivato, autorizzare l'erogazione  dell'intervento  in
ambiti territoriali diversi.
   3.  Gli  interventi socio-assistenziali urgenti sono erogati negli
ambiti territoriali nei quali si e' verificata la necessita'.
   4.  Per  i  residenti  nel  territorio  della  Regione  i soggetti
istituzionali   cui   imputare   l'onere   finanziario    conseguente
all'erogazione  di  interventi  socio-assistenziali  sono individuati
facendo riferimento al comune di residenza  dell'utente.  Per  coloro
che non risiedono nel territorio della Regione e che siano ammessi ad
usufruire di prestazoni socio-assistenziali secondo  quanto  disposto
nel  terzo  comma  del  precedente art. 5, i soggetti cui deve essere
imputato  l'onere  finanziario  della  prestazione  sono  individuati
facendo  riferimento  al  comune  nel  cui  ambito territoriale si e'
manifestata la necessita' di intervento.