Art. 6. Erogazione degli interventi 1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente art. 4 l'intervento assistenziale e', di regola, erogato nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini, ovvero dalle strutture socio-assistenziali previste nel piano regionale socio-assistenziale, ad ambito e competenza sovra territoriale. 2. In caso di comprovata necessita' od opportunita' di carattere oggettivo o soggettivo, il soggetto istituzionale cui e' imputato l'onere finanziario della prestazione socio-assistenziale puo', con provvedimento motivato, autorizzare l'erogazione dell'intervento in ambiti territoriali diversi. 3. Gli interventi socio-assistenziali urgenti sono erogati negli ambiti territoriali nei quali si e' verificata la necessita'. 4. Per i residenti nel territorio della Regione i soggetti istituzionali cui imputare l'onere finanziario conseguente all'erogazione di interventi socio-assistenziali sono individuati facendo riferimento al comune di residenza dell'utente. Per coloro che non risiedono nel territorio della Regione e che siano ammessi ad usufruire di prestazoni socio-assistenziali secondo quanto disposto nel terzo comma del precedente art. 5, i soggetti cui deve essere imputato l'onere finanziario della prestazione sono individuati facendo riferimento al comune nel cui ambito territoriale si e' manifestata la necessita' di intervento.