Art. 7. Liberta' di scelta dei cittadini 1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente art. 4 i cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente, all'interno dell'ambito territoriale di appartenenza, se usufruire delle strutture pubbliche o di quelle convenzionate. 2. Ad essi e' altresi' consentito di fare ricorso, previa autorizzazione, a strutture o a servizi privati non convenzionati, a condizione che i soggetti gestori risultino regolarmente iscritti nei registri previsti dai successivi articoli. 3. L'autorizzazione e' rilasciata dai soggetti cui e' imputato l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e con il quadro delle strutture pubbliche o convenzionate del territorio.