Art. 7.
                   Liberta' di scelta dei cittadini
 
   1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente art.
4 i cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente,  all'interno
dell'ambito   territoriale   di   appartenenza,  se  usufruire  delle
strutture pubbliche o di quelle convenzionate.
   2.  Ad  essi  e'  altresi'  consentito  di  fare  ricorso,  previa
autorizzazione, a strutture o a servizi privati non convenzionati,  a
condizione che i soggetti gestori risultino regolarmente iscritti nei
registri previsti dai successivi articoli.
   3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dai soggetti cui e' imputato
l'onere  della   spesa,   compatibilmente   con   le   disponibilita'
finanziarie e con il quadro delle strutture pubbliche o convenzionate
del territorio.