Art. 8.
              Partecipazione al costo delle prestazioni
 
   1.  Nel  rispetto  dei  criteri  contenuti  nel regolamento di cui
all'art. 52 della presente legge,  i  comuni,  singoli  o  associati,
individuano  per  quali  interventi  in  quale  misura  e  con  quali
modalita' i destinatari degli interventi debbano partecipare al costo
delle  prestazioni  erogate  in  relazione  alle  proprie  condizioni
economiche.