Art. 8. Partecipazione al costo delle prestazioni 1. Nel rispetto dei criteri contenuti nel regolamento di cui all'art. 52 della presente legge, i comuni, singoli o associati, individuano per quali interventi in quale misura e con quali modalita' i destinatari degli interventi debbano partecipare al costo delle prestazioni erogate in relazione alle proprie condizioni economiche.