Art. 9. Competenze della Regione 1. La Regione, nell'ambito del riordino del sistema socio-assistenziale, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. 2. In particolare: a) predispone ed approva il piano regionale socio-assistenziale di cui all'art. 20; b) valuta i programmi annuali d'intervento predisposti dai comuni ai sensi del successivo art. 21; c) assicura l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore dei servizi socio-assistenziali; d) ripartisce, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali e comunali, il fondo regionale per gli interventi nel settore; e) determina gli orientamenti generali per il concorso dei cittadini in stato di bisogno al costo delle prestazioni erogate; f) determina gli indirizzi generali per l'individuazione dei servizi che possono essere gestiti in forma integrata dalle strutture sociali e sanitarie, predisponendo altresi' lo schema tipo delle relative convenzioni; g) favorisce e promuove la costituzione di associazioni fra piu' Comuni per la gestione congiunta degli interventi socio-assistenziali; h) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato che operano nel settore; i) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, attraverso apposite iniziative, del personale impiegato nel settore dei servizi socio-assistenziali; l) disciplina le modalita' ed i criteri di vigilanza sulle attivita' e sulle strutture socio-assistenziali che operano, a qualsiasi titolo, nel territorio regionale; m) attua le forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.