Art. 9.
                       Competenze della Regione
 
   1.    La   Regione,   nell'ambito   del   riordino   del   sistema
socio-assistenziale, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo.
   2. In particolare:
     a)  predispone ed approva il piano regionale socio-assistenziale
di cui all'art. 20;
     b)  valuta  i  programmi  annuali  d'intervento  predisposti dai
comuni ai sensi del successivo art. 21;
     c)  assicura l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate,
a  qualsiasi  titolo,  ad  interventi   nel   settore   dei   servizi
socio-assistenziali;
     d)  ripartisce,  tenuto conto delle indicazioni e delle proposte
formulate dalle amministrazioni  provinciali  e  comunali,  il  fondo
regionale per gli interventi nel settore;
     e)  determina  gli  orientamenti  generali  per  il concorso dei
cittadini in stato di bisogno al costo delle prestazioni erogate;
     f)  determina  gli  indirizzi  generali per l'individuazione dei
servizi che possono essere gestiti in forma integrata dalle strutture
sociali  e  sanitarie,  predisponendo  altresi'  lo schema tipo delle
relative convenzioni;
     g) favorisce e promuove la costituzione di associazioni fra piu'
Comuni    per    la    gestione    congiunta     degli     interventi
socio-assistenziali;
     h)  cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e
delle associazioni di volontariato che operano nel settore;
     i)  promuove  la  formazione  e  l'aggiornamento  professionale,
attraverso apposite iniziative, del personale impiegato  nel  settore
dei servizi socio-assistenziali;
     l)  disciplina  le  modalita'  ed  i  criteri di vigilanza sulle
attivita'  e  sulle  strutture  socio-assistenziali  che  operano,  a
qualsiasi titolo, nel territorio regionale;
     m) attua le forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e
l'efficacia dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.