Art. 10. Organizzazione del lavoro 1. Per assicurare all'amministrazione regionale la massima efficienza e produttivita' di gestione, e' demandata in sede di contrattazione decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione delle articolazioni organizzative della struttura operativa, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali. 2. L'organizzazione del lavoro e' informata alle seguenti linee di indirizzo: a) introduzione di sistemi di contabilita' analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del cntrollo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonche' la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unita', la produttivita' individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita' di cui al precedente art. 8; b) viluppo delle attivita' delle strutture regionali preposte all'organizzazione e metodi di lavoro; c) riaffermazione del principio della democrazia organizzativa, al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalita' di esercizio delle competenze assegnate nonche' alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualita'; d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, possibilita' di variare con atto amministrativo, all'interno di ciascuna qualifica, i contingenti dei relativi profili professionali, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'amministrazione regionale; e) introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere piu' tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione regionale attraverso una piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri decisionali; f) regolamentazione delle procedure per l'organizzazione del lavoro; g) valorizzazione della dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa; h) accrescimento delle capacita' professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale; predisposizione di schemi di formazione specifici per le professionalita' ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.