Art. 10.
 
                      Organizzazione del lavoro
   1.   Per   assicurare  all'amministrazione  regionale  la  massima
efficienza e produttivita' di  gestione,  e'  demandata  in  sede  di
contrattazione     decentrata    la    formulazione    dei    criteri
sull'organizzazione    del    lavoro,    anche    conseguenti    alla
ristrutturazione  delle  articolazioni  organizzative della struttura
operativa, ed in relazione al nuovo  ordinamento  del  personale,  al
processo  di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni,
nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
   2. L'organizzazione del lavoro e' informata alle seguenti linee di
indirizzo:
     a)   introduzione  di  sistemi  di  contabilita'  analitica  per
consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma  o  progetti,
la  valutazione  dei  costi  e  l'analisi  dei  relativi  benefici  e
l'introduzione  del  cntrollo  di  gestione.  Tali  sistemi  dovranno
permettere   il   costante  raffronto  fra  risorse  di  personale  e
finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi
di  medio  e  lungo  periodo,  nonche'  la  oggettiva valutazione dei
carichi  di  lavoro  per  unita',  la  produttivita'  individuale  ed
aggregata   anche  ai  fini  della  determinazione  del  fondo  e  la
conseguente attribuzione dei premi incentivanti la  produttivita'  di
cui al precedente art. 8;
    b)  viluppo  delle  attivita'  delle strutture regionali preposte
all'organizzazione e metodi di lavoro;
     c)  riaffermazione del principio della democrazia organizzativa,
al fine di consentire al dipendente di partecipare  alla  definizione
dei  metodi di lavoro ed alle modalita' di esercizio delle competenze
assegnate nonche' alla  verifica  del  raggiungimento  dei  risultati
obiettivo;  tali  risultati potranno essere ottenuti anche attraverso
la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi  e  circoli
di qualita';
     d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche
funzionali,  possibilita'  di  variare   con   atto   amministrativo,
all'interno di ciascuna qualifica, i contingenti dei relativi profili
professionali,  in  relazione  alle  effettive  esigenze   funzionali
dell'amministrazione regionale;
     e)  introduzione  nell'organizzazione  del  lavoro  di sistemi a
tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione
associata,  lo  snellimento  delle  procedure  atte  a  rendere  piu'
tempestiva l'azione  e  l'intervento  dell'amministrazione  regionale
attraverso  una  piu'  immediata  disponibilita'  delle  informazioni
necessarie ai centri decisionali;
     f)  regolamentazione  delle  procedure  per l'organizzazione del
lavoro;
     g)   valorizzazione   della   dirigenza   anche   attraverso  il
decentramento dei centri decisionali e la conseguente  individuazione
delle  responsabilita'  rispetto  al  raggiungimento  degli obiettivi
dell'azione amministrativa;
     h)  accrescimento  delle capacita' professionali degli operatori
attraverso   una    politica    di    aggiornamento    professionale;
predisposizione   di   schemi   di   formazione   specifici   per  le
professionalita'     ad     alta      specializzazione      impegnate
nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.