Art. 11.
 
                           Orario di lavoro
   1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
   2.  I  dirigenti  sono  inoltre  tenuti, a decorrere dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  a  prestare  la  propria
attivita'  oltre  tale limite senza alcuna corresponsione di compenso
per lavoro straordinario per una media annuo di 10 ore settimanali in
relazione a tutte le esigenze di servizio.
   3.  L'orario  di lavoro e' controllato con sistemi obiettivi anche
automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.
   4. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere
distribuita in un arco temporale massimo giornaliero di  10  ore.  In
tale   ambito,   la   programmazione   dell'orario   di   servizio  e
l'articolazione dell'orario di lavoro sono regolamentate, in sede  di
accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:
    migliore efficienza e produttivita' dell'amministrazione;
    piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
    rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
    ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con
il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la
natura  delle  prestazioni  e  con  le caratteristiche funzionali dei
servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati;
    riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordiario.
   5. L'orario settimanale di lavoro puo' essere distribuito su 6 o 5
giornate lavorative. Sulla base di accordi  decentrati,  puo'  essere
articolato,   in  termini  di  flessibilita',  turnazione,  e  orario
spezzato, in  modo  da  assicurare  la  fruibilita'  giornaliera  dei
servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o
serali.
   6.  Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei
criteri indicati  nei  precedenti  commi,  da  definire  con  accordi
decentrati,  sono  individuate le modalita' di attuazione in concreto
di detta articolazione, tenendo conto  delle  realta'  locali  e  per
meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
   7.  Gli  istituti  riguardanti  la  flessibilita'  dell'orario, la
turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere  al  fine  di
rendere  concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione
dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
   8.  A tale fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri
principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
     a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve
essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggiore
frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;
     b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
     c)  miglioramento,  in  termini  di  coordinamento, del rapporto
funzionale tra articolazioni organizzative appartenenti alla medesima
struttura ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita';
     d)  grado  di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in
relazione alle caratteristiche socio-economiche.
   9.   Ove   necessario,   qualora  con  le  predette  modalita'  di
articolazione  dell'orario  di  lavoro  non  siano  perseguibili   le
finalita'  connesse  alla piu' proficua efficienza degli uffici, e in
relazione  a  necessita'  esattamente  prevedibili   quali   scadenze
legislative  o  amministrative  che  comportino  maggiori  carichi di
lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale  dell'orario
di lavoro.
   10.  La  programmazione dell'orario purisettimanale entro i limiti
di 24 ore minime e 48  massime  settimanali,  deve  riferirsi  ad  un
periodo massimo non superiore a mesi 4 dell'anno, individualmente non
consecutivi.
   11.  In  nessun  caso  il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro
puo' essere considerato orario di servizio.
   12.  Anche  in  assenza  di  rotazione  per turno la maggiorazione
oraria per lavoro ordinario  notturno  e  festivo  e'  fissata  nella
misura  del  20%  e  quella  per lavoro ordinario festivo-notturno e'
fissata nella misura del 30%.
   13.  I commi dal n. 1 al n. 11 del presente articolo sostituiscono
l'art. 50 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.