Art. 11. Orario di lavoro 1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. I dirigenti sono inoltre tenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare la propria attivita' oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annuo di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio. 3. L'orario di lavoro e' controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza. 4. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco temporale massimo giornaliero di 10 ore. In tale ambito, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono regolamentate, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri: migliore efficienza e produttivita' dell'amministrazione; piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati; riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordiario. 5. L'orario settimanale di lavoro puo' essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali. 6. Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, sono individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti. 7. Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro. 8. A tale fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti: a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione; b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro; c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra articolazioni organizzative appartenenti alla medesima struttura ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita'; d) grado di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche. 9. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro. 10. La programmazione dell'orario purisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 dell'anno, individualmente non consecutivi. 11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro puo' essere considerato orario di servizio. 12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo e' fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno e' fissata nella misura del 30%. 13. I commi dal n. 1 al n. 11 del presente articolo sostituiscono l'art. 50 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.