Art. 12. Orario flessibile 1. In sede di negoziazione decentrata sono determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti. 2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facolta' limitando, pero', al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima articolazione organizzativa. 3. La adozione dell'orario flessibile presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attivita' svolta dall'articolazione organizzativa interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre articolazioni organizzative funzionalmente ad esse collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato. 4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. 5. L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. 6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quarto comma del precedente art. 10, sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita' con l'attivita' complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile. 7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una articolazione organizzativa, in altri casi, quando cioe' sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, puo' essere attuato per gruppi di partecipazione. 8. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.