Art. 12.
 
                          Orario flessibile
   1.   In  sede  di  negoziazione  decentrata  sono  determinate  le
articolazioni dell'orario flessibile secondo  i  seguenti  criteri  e
limiti.
   2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio
del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi
di   entrambe  le  facolta'  limitando,  pero',  al  nucleo  centrale
dell'orario la contemporanea presenza di tutto il  personale  addetto
alla medesima articolazione organizzativa.
   3. La adozione dell'orario flessibile presuppone una analisi delle
caratteristiche     dell'attivita'     svolta      dall'articolazione
organizzativa  interessata  a  giovarsene  e  dei  riflessi  che  una
modifica  dell'orario  di  servizio  provoca  o  puo'  provocare  nei
confronti  dell'utenza,  ovvero  sui rapporti con altre articolazioni
organizzative  funzionalmente  ad  esse  collegate,   nonche'   delle
caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato.
   4.  In  ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle
turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia
oraria  individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque
non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero fatte salve le  esigenze
di assicurare particolari servizi.
   5.   L'introduzione   dell'orario   flessibile   e'  consentita  a
condizione che negli uffici  siano  possibili  obiettivi  e  rigorosi
controlli,  anche  di tipo automatico, sulle presenze in servizio del
personale e che comunque  non  incida  sugli  orari  di  apertura  al
pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.
   6.  In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri
indicati nel quarto comma del precedente art. 10,  sono  definite  le
aliquote  di  personale  addetto  ai  servizi  strumentali  e di base
(custodi, archivi  correnti,  centralini  e  simili)  che,  collegate
funzionalmente,  con  carattere  di indispensabilita' con l'attivita'
complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile.
   7.  L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare
tutto il personale di una articolazione organizzativa, in altri casi,
quando  cioe'  sia  necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti
della organizzazione del lavoro, puo' essere attuato  per  gruppi  di
partecipazione.
   8.  Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla
corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.