Art. 13.
 
                              Turnazioni
   1.  Per  le esigenze di funzionalita' riconducibili alla copertura
degli orari di servizio possono essere istituiti turni giornalieri di
lavoro.
   2.  I  turni  sono  caratterizzati  dalla  rotazione ciclica degli
addetti in prestabilite articolazioni di orario.
   3.  I  turni  diurni possono essere attuati in strutture operative
che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11  ore.
   4.  L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia
fruibilita' dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento
degli  impianti  e  strutture. I turni notturni non possono essere di
norma superiori a dieci turni nel mese,  facendo  comunque  salve  le
esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' o
eventi naturali.
   5.   Il   controllo  sulla  regolarita'  dello  svolgimento  delle
turnazioni    e'    disciplinato    da     apposito     provvedimento
dell'amministrazione.
   6.  Nel  caso  di  orario  organizzato su due, tre o quattro turni
giornalieri la maggiorazione interviene solo  in  caso  di  effettiva
rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.
   7.   La   tariffa   oraria   del  lavoro  effettivamente  prestato
nell'ambito dei turni, determinata ai sensi  dell'art.  86,  primo  e
secondo  comma  della  legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, viene
maggiorata, dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
come segue:
    5% per la fascia oraria diurna;
    20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
    30% per la fascia festiva notturna.
   8.  Le  suddette  maggiorazioni  sostituiscono  dalla  stessa data
qualsiasi altra indennita' di turno.
   9.  La  tariffa  oraria  e'  pari  alla  misura  oraria del lavoro
straordinario,  senza  le  maggiorazioni,   aumentate   della   quota
corrispondente  agli  emolumenti,  fissi  e continuativi, a qualsiasi
titolo dovuti e non valutati  per  la  determinazione  della  tariffa
suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.
   10.  Ai  fini  dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22
alle 6 del giorno successivo.
   11.  Il  settimo  comma del presente articolo sostituisce il primo
comma dell'art. 86 e l'art. 87- bis della legge regionale 6 settembre
1973, n. 54.