Art. 14. Part-time 1. La giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, puo' procedere alla costituzione di rapporti di lavoro part-time in applicazione delle norme previste dall'art. 21- ter della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e da quelle che saranno emanate con apposita legge dello Stato.