Art. 14.
 
                              Part-time
  1.  La  giunta  regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma
dello Statuto, puo' procedere alla costituzione di rapporti di lavoro
part-time  in  applicazione  delle  norme  previste dall'art. 21- ter
della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e da quelle che saranno
emanate con apposita legge dello Stato.