Art. 15. Permessi - Recuperi 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi pemessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. 2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo. 3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. 4. Entro il mese successivo a quallo della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, la giunta regionale provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.