Art. 15.
 
                         Permessi - Recuperi
   1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze
personali, ed a domanda, brevi pemessi di durata non  superiore  alla
meta' dell'orario giornaliero.
   2.  Eventuali  impreviste  protrazioni  della  durata del permesso
concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
   3.  I  permessi  complessivamente concessi non possono eccedere 36
ore nel corso dell'anno.
   4. Entro il mese successivo a quallo della fruizione del permesso,
il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non  lavorate  in  una  o
piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
   5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia
stato possibile effettuare i recuperi, la giunta regionale provvede a
trattenere  una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
   6.  Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da
essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di  ritorni
per completamento di servizio ovvero per turni.