Art. 16.
 
                         Lavoro straordinario
   1.   Le   prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte  a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non  possono
essere  utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo
di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
   2.  La  prestazione di lavoro straordinario e' disposta sulla base
delle  esigenze   di   servizio   individuate   dall'amministrazione,
rimanendo  esclusa  ogni  forma  generalizzata d'autorizzazione. Sono
inoltre svolte periodiche verifiche con le  organizzazioni  sindacali
in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
   3.  A  partire  dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non
puo' superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.
   4.  Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la
produttivita' viene utilizzato  il  corrispettivo  di  50  ore  annue
procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:
    25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
    18 ore annue per dipendente da destinare alla produttivita';
 
    7 ore annue per dipendente destinate al salario accessorio.
   5.  Lo  stanziamento  per  prestazioni di lavoro straordinario non
puo' eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue  per
il numero dei dipendenti.
   6.  Il  limite  massimo  individuale  di  lavoro  straordinario e'
fissato in 200  ore  annue;  per  esigenze  eccezionali,  debitamente
motivate in relazione all'attivita' di diretta assistenza agli organi
istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2%
dell'organico  o  per  fronteggiare  eventi o situazioni di carattere
straordinario, il limite massimo individuale  puo'  essere  superato,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comune
del monte ore complessivo previsto dal precedente terzo comma.
   7.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  anche  eccedenti i
predetti  limiti  possono  dare   luogo,   a   domanda,   da   riposo
compensativo,   compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  da
usufruire nel mese successivo.
   8.  La  misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'  determinata
maggiorando   la   misura   oraria   di  lavoro  ordinario  calcolata
convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi  retributivi:
    stipendio   tabellare   base   iniziale  di  livello  mensile  in
godimento;
    indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre
dell'anno precedente;
    rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive.
   9. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari:
    al 15% per il lavoro straordinario diurno;
    al  30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o
in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
    al   50%   per   il   lavoro  straordinario  prestato  in  orario
notturno-festivo.
   10.   Le  tariffe  orarie,  derivanti  al  31  dicembre  1985  dal
preesistente sistema di calcolo previsto dalla precedente  normativa,
sono mantenute ad persona, fino alla concorrenza delle tariffe orarie
di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
   11.  Dal  31  dicembre  1987  il divisore 175 indicato nell'ottavo
comma e' ridotto a 156.
   12.  Il  presente  articolo sostituisce gli articoli 51 e 87 della
legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.