Art. 16. Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 2. La prestazione di lavoro straordinario e' disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata d'autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario. 3. A partire dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non puo' superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente. 4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttivita' viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente: 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione; 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttivita'; 7 ore annue per dipendente destinate al salario accessorio. 5. Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti. 6. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario e' fissato in 200 ore annue; per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comune del monte ore complessivo previsto dal precedente terzo comma. 7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, da riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo. 8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento; indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive. 9. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno; al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previsto dalla precedente normativa, sono mantenute ad persona, fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema. 11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma e' ridotto a 156. 12. Il presente articolo sostituisce gli articoli 51 e 87 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.