Art. 17.
 
                         Riposo compensativo
   1.  Al  dipendente  che, per particolari esigenze di servizio, non
usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta  la
retribuzione  ordinaria  maggiorata  del  20%  con  diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre
il bimestre successivo.
   2.  L'attivita'  prestata  in  giorno festivo infrasettimanale da'
titolo,  a  richiesta  del  dipendente,  o   a   equivalente   riposo
compensativo   o   alla   corresponsione   del  compenso  del  lavoro
straordinario  con  la   maggiorazione   prevista   per   il   lavoro
straordinario festivo.
   3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo a seguito
di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a  richiesta
del   dipendente,   a   equivalente   riposo   compensativo   o  alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
   4.  Il  presente  articolo  sostituisce  i  commi  secondo e terzo
dell'art. 38 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.