Art. 17. Riposo compensativo 1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4. Il presente articolo sostituisce i commi secondo e terzo dell'art. 38 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.