Art. 18.
 
               Formazione e aggiornamento profesionale
   1.  L'amministrazione  regionale  promuove  e  favorisce  forme di
intervento per la formazione, l'aggiornamento,  la  riqualificazione,
la qualificazione, e la specializzazione professionale del personale;
a tal fine istituisce un  apposito  capitolo  di  spesa  nel  proprio
bilancio.
   2.  Annualmente  l'amministrazione  regionale  e  gli  enti di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,
n.  68,  in accordo con le organizzazioni sindacali, possono definire
per  le  iniziative  di  interesse  comune  i  piani  dei  corsi   di
qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.
   3.   Il  personale  che  partecipa  ai  corsi  di  formazione  cui
l'amministrazione regionale lo iscrive e' considerato in  servizio  a
tutti   gli   effetti   ed   i   relativi   oneri   sono   a   carico
dell'amministrazione regionale stessa.
   4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i
presupposti, l'indennita' di missione  ed  il  rimborso  delle  spese
secondo la normativa vigente.
   5.  L'attivita'  di  formazione  e'  finalizzata  a  garantire che
ciascun lavoratore acquisisca le specifiche  attitudini  culturali  e
professionali   necessarie  all'assolvimento  delle  funzioni  e  dei
compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui e' assegnato ed
a  fronteggiare  i  processi  di  riordinamento  istituzionale  e  di
ristrutturazione organizzativa.
   6.   La   prima   finalita'   e'   perseguita  mediante  corsi  di
aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalita'  dei
lavoratori,   nell'ambito  di  una  necessaria  programmazione  degli
interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
   7.   La   seconda   finalita'  e'  perseguita  mediante  corsi  di
riqualificazione   in   modo   da   assicurare   sia   esigenze    di
specializzazione  nell'ambito  del profilo professionale sia esigenze
di riconversione e di mobilita' professionale.
   8. Le attivita' di formazione professionale, di aggiornamento e di
riqualificazione, possono  concludersi  con  misure  di  accertamento
dell'avvenuto  conseguimento  di un significativo accrescimento della
professionalita' del singolo lavoratore, che  costituiscono  ad  ogni
effetto titolo di servizio.
   9.   Il  presente  articolo  sostituisce  l'art.  58  della  legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54.