Art. 18. Formazione e aggiornamento profesionale 1. L'amministrazione regionale promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, e la specializzazione professionale del personale; a tal fine istituisce un apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio. 2. Annualmente l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, in accordo con le organizzazioni sindacali, possono definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'amministrazione regionale lo iscrive e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione regionale stessa. 4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. 5. L'attivita' di formazione e' finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui e' assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. 6. La prima finalita' e' perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalita' dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. 7. La seconda finalita' e' perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilita' professionale. 8. Le attivita' di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo lavoratore, che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio. 9. Il presente articolo sostituisce l'art. 58 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.