Art. 19.
 
                         Diritto allo studio
   1.  Il  limite  massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150
ore annue individuali.
   2.  Tali  ore,  fermo restando il limite individuale di cui sopra,
sono utilizzate annualmente  in  ragione  del  3%  del  personale  in
servizio  e,  comunque,  di  almeno  una  unita',  per  la  frequenza
necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione  in
corsi   universitari,   in  scuole  statali  o  istituiti  legalmente
riconosciuti, secondo  le  modalita'  di  utilizzazione  che  saranno
disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
   3.   Sino   all'entrata   in   vigore   della   nuova   disciplina
intercompartimentale resta in vigore la normativa di cui alla lettera
b),  ultimo  comma,  dell'art.  39  della legge regionale 6 settembre
1973, n. 54 in quanto non modificata dai commi presedenti.