Art. 19. Diritto allo studio 1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore annue individuali. 2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unita', per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituiti legalmente riconosciuti, secondo le modalita' di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale. 3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa di cui alla lettera b), ultimo comma, dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 in quanto non modificata dai commi presedenti.