Art. 2.
                         Piano occupazionale
   1.  La giunta regionale, di intesa con le organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie dell'accordo  nazionale  di  cui  all'art.  1
della presente legge, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la
soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a:
    sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni
della comunita';
    riqualificazione   dei   servizi   esistenti  per  renderli  piu'
efficienti ed efficaci.
   2.  A tal fine la giunta regionale formula annualmente, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui  al
quarto  comma  del  successivo  art.  16,  un  piano programmatico di
occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei
servizi  erogati  o da erogare in rapporto agli obbiettivi prefissati
dall'amministrazione stessa.
   3.  La  individuazione  dei  fabbisogni  avviene  a  seguito della
revisione  e/o  approvazione,  nei  modi  di  legge,   delle   piante
organiche,  conseguente  all'analisi  delle  funzioni  e verifica dei
carichi di lavoro.
   4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:
    realizzare  il  massimo  di  flessibilita' della pianta organica,
prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti  complessivi
comprendenti i diversi profili professionali;
    attivare  processi  di  mobilita'  anche mediante riconversione e
riqualificazione del personale;
    incrementare l'efficienza e la produttivita' dell'amministrazione
utilizzando anche il rapporto a part-time,  prevedendo  articolazione
degli  orari  di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle
utenze.
   5. Il programma annuale di occupazione e' inviato all'Osservatorio
sul pubblico impiego istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri    -   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'
all'osservatorio regionale sul pubblico impiego da  istituire  presso
la regione Toscana.