Art. 2. Piano occupazionale 1. La giunta regionale, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a: sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della comunita'; riqualificazione dei servizi esistenti per renderli piu' efficienti ed efficaci. 2. A tal fine la giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obbiettivi prefissati dall'amministrazione stessa. 3. La individuazione dei fabbisogni avviene a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche, conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro. 4. Il processo riorganizzativo deve tendere a: realizzare il massimo di flessibilita' della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali; attivare processi di mobilita' anche mediante riconversione e riqualificazione del personale; incrementare l'efficienza e la produttivita' dell'amministrazione utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze. 5. Il programma annuale di occupazione e' inviato all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonche' all'osservatorio regionale sul pubblico impiego da istituire presso la regione Toscana.