Art. 21.
                      Livelli di contrattazione
   1. I livelli di contrattazione decentrata sono i seguenti:
     a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di
qualificazione e  aggiornamento  del  personale  degli  enti  di  cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Republica 5 marzo 1986 n.
68, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego
e  l'attivazione  dei  processi  di  mobilita'  tra  enti  in  ambito
regionale, nonche' le altre materie specificamente  e  tassativamente
indicate dalla legge;
     b)  territoriale,  sub  regionale, che riguarda materie delegate
dalla contrattazione decentrata  a  livello  regionale  di  cui  alla
precedente  lettera  a)  nonche'  le  altre  materie specificamente e
tassativamente indicate dalla legge;
     c) a livello di amministrazione regionale;
     d)  a  livello  di decentramento dell'amministrazione regionale,
che riguarda le materie delegate dalla contrattazione  decentrata  di
cui alla precedente lettera c).
   2.  Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi
se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.
   3.  Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29
marzo 1983 n. 93 mediante atti previsti dall'ordinamento regionale.
   4.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 37- ter della legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54.