Art. 21. Livelli di contrattazione 1. I livelli di contrattazione decentrata sono i seguenti: a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Republica 5 marzo 1986 n. 68, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilita' tra enti in ambito regionale, nonche' le altre materie specificamente e tassativamente indicate dalla legge; b) territoriale, sub regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera a) nonche' le altre materie specificamente e tassativamente indicate dalla legge; c) a livello di amministrazione regionale; d) a livello di decentramento dell'amministrazione regionale, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata di cui alla precedente lettera c). 2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali. 3. Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983 n. 93 mediante atti previsti dall'ordinamento regionale. 4. Il presente articolo sostituisce l'art. 37- ter della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.