Art. 22.
 
                    Composizione delle delegazioni
   1.   La   delegazione  trattante,  al  livello  di  contrattazione
regionale e sub regionale, e' costituita dal presidente della regione
o da un suo delegato, e da una rappresentanza:
    dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
    dell'UPI per le province e i loro consorzi;
    dell'UNCEM per le comunita' montane;
    dall'Union-Camere per le camere di commercio;
    dagli  altri  enti  di  cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 5  marzo  1986,  n.  68  per  quanto  di  rispettiva
competenza;
    da   una  delegazione  composta  da  rappresentanti  di  ciascuna
organizzazione sindacale  maggiormente  rappresentativa  nel  settore
interessato,   che   abbia  adottato  in  sede  nazionale  codici  di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero  e  dalle
confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
   2.  A  livello  di  contrattazione di cui alle lettere c) e d) del
precedente art. 21, la delegazione trattante e' costituita:
    dal presidente della Regione o suo delegato;
    da  una  rappresentanza  dei  titolari  degli uffici o servizi ai
quali l'accordo si riferisce;
    da  una  delegazione  composta  da  rappresentanti e aziendali di
ciascuna  organizzazione   sindacale,   come   indicata   nel   comma
precedente.