Art. 22. Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, e' costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza: dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi; dell'UPI per le province e i loro consorzi; dell'UNCEM per le comunita' montane; dall'Union-Camere per le camere di commercio; dagli altri enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 per quanto di rispettiva competenza; da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. A livello di contrattazione di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 21, la delegazione trattante e' costituita: dal presidente della Regione o suo delegato; da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce; da una delegazione composta da rappresentanti e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come indicata nel comma precedente.