Art. 23.
 
                 Materie di contrattazione decentrata
   1.  Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1
febbraio  1986,  n.  13  e  della  presente legge, formano oggetto di
contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi
di attuazione in ordine alle seguenti materie:
    l'organizzazione    del    lavoro,    anche    conseguente   alla
ristrutturazione dei servizi  e  degli  uffici  ed  alle  innovazioni
tecnologiche,  nonche',le  proposte per la sua programmazione ai fini
del miglioramento dei servizi;
    l'aggiornamento,    la   qualificazione,   la   riconversione   e
riqualificazione del personale;
    la  rispondenza  dei  profili  professionali di nuova istituzione
alle qualifiche funzionali stabilite dalla legge;
    le "pari opportunita'";
 
    i  sistemi,  i  piani  ed  i  programmi  volti ad incrementare la
produttivita', la loro verifica e le incentivazioni connesse;
    la   struttura  degli  orari  di  lavoro  (turni,  flessibilita',
reperibilita', straordinario,  permessi),  nonche'  le  modalita'  di
accertamento del loro rispetto;
    la   mobilita'  all'esterno  della  stessa  amministrazine  e  la
disciplina di quella interna;
    la  formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in
relazione alle politiche degli organici;
    le  condizioni  ambientali  e  la qualita' del lavoro (compresi i
carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
    l'agibilita'  dei  patronati  sindacali  sul  luogo del lavoro, i
servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione del CRAL;
    le  altre  materie  appositamente  demandate  alla contrattazione
decentrata dalla presente legge.