Art. 23. Materie di contrattazione decentrata 1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e della presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie: l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonche',le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi; l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale; la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite dalla legge; le "pari opportunita'"; i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', la loro verifica e le incentivazioni connesse; la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilita', reperibilita', straordinario, permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; la mobilita' all'esterno della stessa amministrazine e la disciplina di quella interna; la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici; le condizioni ambientali e la qualita' del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro); l'agibilita' dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione del CRAL; le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.