Art. 24. Procedure di raffreddamento dei conflitti 1. Nel caso di conflitti a livello di amministrazione regionale derivanti da diverse interpretazioni dell'accordo contrattuale nazionale, deve essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comportera' l'obbligo, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, di convocazione della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi. 2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il dipartimento della funzione pubblica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto e' ammesso ricorso alla delegazione trattante l'accordo contrattuale nazionale la quale, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere. 4. La delegazione di cui al comma precedente deve riunirsi altresi' su formale richiesta di una delle parti che la compongono. 5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.