Art. 24.
 
              Procedure di raffreddamento dei conflitti
   1.  Nel  caso  di conflitti a livello di amministrazione regionale
derivanti  da  diverse  interpretazioni   dell'accordo   contrattuale
nazionale,  deve  essere formulata richiesta scritta di confronto con
lettera r.r.  da  una  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  nel settore interessato che abbiano adottato in sede
nazionale  un  codice  di  autoregolamentazione  dell'esercizio   del
diritto  di  sciopero;  detta  richiesta  comportera'  l'obbligo,  ad
iniziativa  della  parte  che  ha   ricevuto   tale   richiesta,   di
convocazione  della parte richiedente per un confronto nei tre giorni
successivi.
   2.  La  richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata
per  conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il
dipartimento della funzione pubblica istituito presso  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
   3.  Trascorsi  quindici  giorni  dall'insorgenza  del conflitto e'
ammesso ricorso alla  delegazione  trattante  l'accordo  contrattuale
nazionale la quale, al fine di assicurare la corretta interpretazione
della disciplina contrattuale,  esprime  tempestivamente  il  proprio
parere.
   4.  La  delegazione  di  cui  al  comma  precedente  deve riunirsi
altresi' su formale richiesta di una delle parti che la compongono.
   5.  L'apertura  del  conflitto  non  determina  l'interruzione del
procedimento amministrativo.