Art. 25.
 
                             Informazione
   1.  L'informazione  si  attua in modo costante e tempestivo con le
organizzazioni sindacali a livello confederale  e  di  categoria,  se
essa  riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di
sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali
o pluriennali.
   2.  Ai  sensi  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,  nel  rispetto  delle  competenze
proprie  degli  organi istituzionali salva la continuita' dell'azione
amministrativa,   al   fine   di   ricercare   ogni   contributo   di
partecipazione  al  miglioramento  ed  alla  efficienza  dei servizi,
l'amministrazione regionale  garantisce  una  costante  e  preventiva
informazione   alle   organizzazioni   sindacali  sugli  atti  e  sui
provvedimenti  che  riguardano  il  personale,  l'organizzazione  del
lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in
relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche
atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione
dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale  e
l'organizzazione del lavoro.
   3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e' rivolta
alle   organizzazioni   sindacali   territoriali,   con   particolare
riferimento  all'organizzazione  dei servizi, e a quelle di categoria
stipulanti gli  accordi  collettivi  di  cui  alla  legge-quadro  sul
pubblico  impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative
sono determinate dagli accordi decentrati.
   4.  Le  organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93 possono richiedere  all'amministrazione  regionale,
che  e'  tenuta  a  comunicarli, i dati riguardanti la situazione del
personale occupato e di quello occorrente in relazione  ai  programmi
di   efficienza/efficacia  e  a  fenomeni  fisiologici  di  turn-over
conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
   5.  Ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in  occasione  di  interventi  di
progettazione  di  nuovi  sistemi informativi a base informatica o di
modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni  sindacali  sono
informate  sulle  caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da
essere poste in condizione di valutare con  congruo  anticipo  quegli
aspetti   che   possono  determinare  vincoli  all'occupazione,  alle
funzioni ed ai ruoli dell'ente,  all'ambiente  ed  alla  qualita'  di
lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
   6.  In  armonia  con  quanto  disposto  dai  commi primo e secondo
dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei  casi  in  cui  il
sistema  installato  consenta  la possibile raccolta e l'utilizzo dei
dati sulla quantita' e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei
singoli operatori, l'amministrazione regionale garantisce, sentite le
organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia
della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
   7.  Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere
la qualita' e  l'uso  dei  propri  dati  personali  raccolti  e,  con
l'assistenza   delle   organizzazioni   sindacali,   il   diritto  di
integrazione e rettifica.
   8.  Attreverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art.
21 sono definite le modalita' e i tempi dell'informazione.
   9.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 37- bis della legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54.