Art. 27.
 
                    Trattenute per scioperi brevi
   1.  Per  gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa
le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva
durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore
ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura
oraria  del  lavoro  straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata
della quota corrispondente agli emolumenti  fissi  e  continuativi  a
qualsiasi  titolo  dovuti  e non valutati per la determinazione della
tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta
di famiglia.
   2.  Il  presente  articolo  sostituisce  il  terzo  e quarto comma
dell'art. 86 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.