Art. 28. Visite mediche di controllo 1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione regionale nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi. 2. Il presente articolo sostituisce il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.