Art. 28.
                     Visite mediche di controllo
   1.  Le  visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
malattia del personale sono espletate dalle unita'  sanitarie  locali
alle  quali  spetta  la competenza esclusiva di tale accertamento. Al
fine di garantire la riservatezza della diagnosi,  la  certificazione
sara' portata a conoscenza dell'amministrazione regionale nella parte
in cui e' contenuta la sola prognosi.
   2.  Il  presente  articolo sostituisce il terzo comma dell'art. 44
della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.