Art. 29. Accertamenti in materia di sicurezza igiene e salubrita' del lavoro 1. Le unita' sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attivita' esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa C.E.E. 2. Le unita' sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a cio' preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'amministrazione regionale. 3. Le unita' sanitarie locali hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti, in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.