Art. 29.
 
                 Accertamenti in materia di sicurezza
                    igiene e salubrita' del lavoro
   1.  Le  unita'  sanitarie  locali  hanno  competenza in materia di
visite preventive e di controlli  periodici  connessi  con  attivita'
esposte  a  rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti
dall'uso continuato  di  video-terminali,  come  dispone  la  vigente
normativa C.E.E.
   2.  Le  unita'  sanitarie  locali e gli altri organismi pubblici a
cio' preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in  materia
di  collaudi  e  di  verifiche  periodiche  di macchinari, impianti e
strutture dell'amministrazione regionale.
   3. Le unita' sanitarie locali hanno competenza nella promozione di
misure  idonee  a  tutelare  la  salute   delle   donne   lavoratrici
dipendenti,  in  relazione  alle  peculiarita'  psicofisiche  ed alla
prevedibilita' di rischi specifici, con particolare  attenzione  alle
situazioni  di  lavoro che possono rappresentare rischi per la salute
riproduttiva.