Art. 3. Progetti finalizzati 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la giunta regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, puo' predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore di un anno, che contengano la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire. 2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle seguenti attivita': contratti di formazione-lavoro, assistenza gli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e florofaunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonche' ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attivita' produttive e terziarie. 3. I predetti progetti sono finanziati nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione puo' indicare nel proprio bilancio in relazione ad autonome valutazioni finanziarie, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16. 4. I progetti finalizzati son attuati in parte con personale gia' in servizio ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' ed alle condizioni da stabiliarsi con legge dello Stato, secondo quanto previsto al punto 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. 5. Fino all'emanazione della legge di cui al comma precedente, i progetti finalizzati sono attuati, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio regionale, in parte con personale regionale in parte mediante assunzioni a tempo determinato non rinnovabili della durata massima corrispondente a quella del progetto e comunque non superiore a mesi dodici. Le assunzioni sono effettuate per il tramite dei competenti uffici di collocamento. Il trattamento giuridico ed economico delle predette assunzioni e' disciplinato dalle disposizioni di cui al successivo art. 4 in quanto applicabili.