Art. 3.
 
                         Progetti finalizzati
   1.  In  attuazione  di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica  1  febbraio  1986,  n.  13,  la  giunta
regionale,  per  esigenze  di  carattere  specifico  finalizzate alla
realizzazione  di  nuovi  servizi  od  al  miglioramento  di   quelli
esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le
organizzazioni  sindacali  maggiormente   rappresentative   su   base
nazionale,  puo'  predisporre appositi progetti finalizzati di durata
non superiore di un anno, che contengano la precisa  indicazione  del
personale  occorrente  distinto  per  qualifica  funzionale e profilo
professionale e degli obiettivi da perseguire.
   2.   I  settori  di  intervento  sono  individuati,  a  titolo  di
riferimento,    nelle    seguenti     attivita':     contratti     di
formazione-lavoro,  assistenza gli anziani e handicappati, difesa del
litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia,
difesa   del   suolo,  del  patrimonio  boschivo  e  florofaunistico,
conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi
integrati   di   educazione  nonche'  ogni  iniziativa  di  sostegno,
promozione e sviluppo delle attivita' produttive e terziarie.
   3. I predetti progetti sono finanziati nell'ambito delle risorse a
tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di  quelle  integrative
che  la  Regione  puo'  indicare nel proprio bilancio in relazione ad
autonome valutazioni finanziarie,  ivi  comprese  quelle  di  cui  al
quarto comma del successivo art. 16.
   4.  I progetti finalizzati son attuati in parte con personale gia'
in servizio ed in parte con personale reclutato con rapporto a  tempo
determinato,  nei  limiti  di  durata  e  con  le  modalita'  ed alle
condizioni da stabiliarsi  con  legge  dello  Stato,  secondo  quanto
previsto  al  punto  3  dell'art.  3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
   5.  Fino  all'emanazione della legge di cui al comma precedente, i
progetti  finalizzati  sono  attuati,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili  nel bilancio regionale, in parte con personale regionale
in parte mediante assunzioni  a  tempo  determinato  non  rinnovabili
della  durata massima corrispondente a quella del progetto e comunque
non superiore a mesi dodici. Le assunzioni  sono  effettuate  per  il
tramite   dei  competenti  uffici  di  collocamento.  Il  trattamento
giuridico ed economico  delle  predette  assunzioni  e'  disciplinato
dalle disposizioni di cui al successivo art. 4 in quanto applicabili.