Art. 31. S t i p e n d i 1. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare, derivanti dall'accordo di cui all'art. 1 della presente legge, sono cosi' determinati: Qualifica dall'1.1.1986 dall'1.1.1987 dall'1.1.1988 --- --- (compreso (compreso quello del quello del 1986 1986 e 1987 --- -- 1 150.000 325.000 500.000 2 240.000 520.000 800.000 3 294.000 637.000 980.000 4 324.000 702.000 1.080.000 5 396.000 858.000 1.320.000 6 492.000 1.066.000 1.640.000 7 582.000 1.261.000 1.940.000 8 858.000 1.859.000 2.860.000 I qual. dirig. 810.000 1.755.000 2.700.000 II qual. dirig. 900.000 1.950.000 3.000.000 2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali di cui al primo comma dell'art. 80 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 sono cosi' modificati: Qualifica 1 3.800.000 " 2 4.460.000 " 3 5.000.000 " 4 5.650.000 " 5 6.640.000 " 6 7.500.000 " 7 8.700.000 " 8 12.000.000 I qual. dirigenziale 9 13.900.000 II qual. dirigenziale 10 17.000.000 3. Il trattamento tabellare del personale della I e II qualifica dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000. 4. Al personale della I qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica. 5. Le integrazioni tabellari relative alla I e II qualifica dirigenziale, rispettivamente di L. 2.100.000 e L. 4.000.000, sono corrisposte in ragione del 30%, 35%, 35% dal 1 gennaio 1986, dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988. 6. Le indennita' di cui all'art. 81 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, nelle misure di seguito riportate: 2a qualifica 60.000 3a qualifica 120.000 4a qualifica 120.000 5a qualifica 120.000 6a qualifica 360.000 7a qualifica 360.000 8a qualifica 500.000 vengono soppresse concorrendo dal 1 gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.