Art. 31.
                           S t i p e n d i
   1.  Gli  aumenti  annui  lordi  di  stipendio tabellare, derivanti
dall'accordo di cui all'art.  1  della  presente  legge,  sono  cosi'
determinati:
Qualifica      dall'1.1.1986     dall'1.1.1987    dall'1.1.1988
   ---              ---           (compreso         (compreso
                                  quello del       quello del
                                    1986          1986 e 1987
                                    ---               --
1                150.000          325.000           500.000
2                240.000          520.000           800.000
3                294.000          637.000           980.000
4                324.000          702.000         1.080.000
5                396.000          858.000         1.320.000
6                492.000        1.066.000         1.640.000
7                582.000        1.261.000         1.940.000
8                858.000        1.859.000         2.860.000
I qual. dirig.   810.000        1.755.000         2.700.000
II qual. dirig.  900.000        1.950.000         3.000.000
   2.  A decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali di cui al
primo comma dell'art. 80 della legge regionale 6 settembre  1973,  n.
54 sono cosi' modificati:
Qualifica                1                      3.800.000
   "                     2                      4.460.000
   "                     3                      5.000.000
   "                     4                      5.650.000
   "                     5                      6.640.000
   "                     6                      7.500.000
   "                     7                      8.700.000
   "                     8                     12.000.000
I qual. dirigenziale     9                     13.900.000
II qual. dirigenziale   10                     17.000.000
   3.  Il  trattamento tabellare del personale della I e II qualifica
dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti  di  un  importo  annuo
pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000.
   4.  Al  personale  della  I qualifica dirigenziale l'importo di L.
2.100.000  compete  dopo  due  anni  di  effettivo   servizio   nella
qualifica.
   5.  Le  integrazioni  tabellari  relative  alla  I  e II qualifica
dirigenziale, rispettivamente di L. 2.100.000 e  L.  4.000.000,  sono
corrisposte  in ragione del 30%, 35%, 35% dal 1 gennaio 1986, dal 1
gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988.
   6.  Le  indennita'  di  cui  all'art.  81  della legge regionale 6
settembre 1973, n. 54, nelle misure di seguito riportate:
    2a qualifica  60.000
    3a qualifica 120.000
    4a qualifica 120.000
    5a qualifica 120.000
    6a qualifica 360.000
    7a qualifica 360.000
    8a qualifica 500.000
vengono soppresse concorrendo dal 1 gennaio 1988 alla formazione dei
nuovi livelli tabellari.