Art. 32. I n d e n n i t a' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti indennita': a) a tutto il personale dell'area di vigilanza idraulica, inquadrato nella V qualifica funzionale, spetta un'indennita' annua fissa lorda di L. 480.000 per 12 mesi; b) al personale della 8a qualifica funzionale con direzione di unita' operativa organica, nonche' al personale laurato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennita' annua fissa lorda di L. 1.000.000 (per 12 mesi); c) al personale inquadrato nella I qualifica dirigenziale e' attribuita una indennita' annua fissa lorda per direzione di struttura di L. 3.000.000 (per 12 mesi). Al personale inquadrato nella II qualifica dirigenziale e' attribuita un'indennita' di funzione annua lorda, per le posizioni previste dalle leggi regionali sull'organizzazione degli uffici, di L. 4.600.000 (per 12 mesi); d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale e' istituita altresi' una indennita' annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile e' ridotto di 1/2z6 per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennita' e' fissata in L. 1.000.000 da 1 luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987; e) le indennita' di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dalle leggi regionali vigenti; f) l'indennita' di rischio di cui all'art. 82 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e' elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue lorde (per 12 mesi); g) l'indennita' di reperibilita' di cui all'art. 87- ter della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e' elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere; h) l'indennita' di maneggio valori nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti civili dello Stato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni. 2. Le indennita' di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), e h) del primo comma dell'art. 81 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.