Art. 32.
 
                          I n d e n n i t a'
   1.   A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  competono  le  seguenti
indennita':
     a)  a  tutto  il  personale  dell'area  di  vigilanza idraulica,
inquadrato nella V qualifica funzionale, spetta  un'indennita'  annua
fissa lorda di L. 480.000 per 12 mesi;
     b)  al  personale della 8a qualifica funzionale con direzione di
unita' operativa organica, nonche' al personale laurato munito  della
prescritta   abilitazione   per   l'esercizio   della  professione  e
iscrizione all'albo che operi  in  posizione  di  staff  compete  una
indennita' annua fissa lorda di L. 1.000.000 (per 12 mesi);
     c)  al  personale  inquadrato  nella I qualifica dirigenziale e'
attribuita  una  indennita'  annua  fissa  lorda  per  direzione   di
struttura  di  L.  3.000.000  (per  12 mesi). Al personale inquadrato
nella  II  qualifica  dirigenziale  e'  attribuita  un'indennita'  di
funzione annua lorda, per le posizioni previste dalle leggi regionali
sull'organizzazione degli uffici, di L. 4.600.000 (per 12 mesi);
     d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale
e' istituita altresi' una indennita' annua lorda non pensionabile  di
L.  2.000.000  vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente
importo mensile e' ridotto di 1/2z6 per ogni giornata di assenza dal
servizio.  La  predetta  indennita'  e' fissata in L. 1.000.000 da 1
luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;
     e)  le  indennita'  di  coordinamento  rimangono  fissate  negli
importi e nelle forme di attribuzione previsti dalle leggi  regionali
vigenti;
     f)  l'indennita'  di  rischio  di  cui  all'art.  82 della legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54 e'  elevata  da  L.  120.000  a  L.
240.000 annue lorde (per 12 mesi);
     g)  l'indennita'  di reperibilita' di cui all'art. 87- ter della
legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e' elevata da L. 15.000 a  L.
18.000 per 24 ore giornaliere;
     h)  l'indennita'  di  maneggio  valori  nella  misura  e  con le
modalita' previste per i dipendenti civili dello  Stato  dall'art.  4
del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e
successive modificazioni.
   2.  Le indennita' di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), e h)
del primo comma dell'art. 81 della legge regionale 6 settembre  1973,
n. 54 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.